Art. 18. (Attivita' della Cassa depositi e prestiti) 1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992. 2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.