Art. 18. 
             (Attivita' della Cassa depositi e prestiti) 
  1. Le disposizioni dell'articolo 14  del  decreto-legge  13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 202, sono prorogate per il 1992. 
  2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1
non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500  miliardi  per
l'edilizia giudiziaria e carceraria.