Art. 19. 
            (Contenimento delle spese degli enti locali). 
  1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle  province,  dai  comuni,
dalle comunita' montane, nonche' dai loro  consorzi  e  aziende,  per
acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto
di persone; spese postali e telefoniche; acquisti  ed  abbonamenti  a
pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992
superare quelle previste dal  bilancio  preventivo  per  il  1991  di
ciascun ente.