Art. 20. 
                (Norme in materia di opere pubbliche) 
  1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche,
finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio
statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere
utilizzate per lavori  suppletivi  oppure  di  variante  al  progetto
originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le
medesime procedure previste dalla  legge  di  riferimento,  entro  un
quinquennio dalla concessione del mutuo stesso. 
  2. Nell'esecuzione di opere  pubbliche  di  pertinenza  degli  enti
locali, finanziate con il ricorso a  mutui  della  Cassa  depositi  e
prestiti o di altri istituti  di  credito,  puo'  essere  considerata
munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma  5,
della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  l'approvazione  di  perizie  di
variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.   55,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.  131,  come  modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.  440,  qualora  il
loro importo rimanga nell'ambito del mutuo  concesso.  L'approvazione
delle perizie deve essere comunque comunicata per presa  d'atto  agli
istituti mutuanti.