Art. 21. 
           (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato) 
  1.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti  e'  fatto  divieto  di
destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte  di  singoli
funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e  periferica  dello
Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie: 
   a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati; 
   b) dirigenti  generali  preposti  alle  direzioni  generali  della
amministrazione centrale o alle unita' organizzative  corrispondenti,
da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro; 
   c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con  decreto
del Ministro del tesoro. 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro del tesoro  e  con  il  Ministro
competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate  le  categorie
di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato con particolari incarichi di  comando  cui  e'
consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti  ad  uso  esclusivo
dei singoli ufficiali. 
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede  ad
una    ricognizione    della    situazione     del     parco-macchine
dell'Amministrazione  civile   dello   Stato.   I   risultati   della
ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1993. 
  4. Al fine di una gestione piu' efficiente ed economica, tutti  gli
autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo  dei  funzionari
di cui al  comma  1,  vengono  utilizzati  in  forme  coordinate,  da
disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti  i
Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvedera' ad emanare le opportune  direttive  per
la  riduzione  di  un  terzo  della  consistenza  del  parco-macchine
dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di
polizia, quale risultante al termine della  ricognizione  di  cui  al
comma 3. Le dispozioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti  degli  enti  non  territoriali  del  settore  pubblico
allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti,  sono
emanate  le  occorrenti  disposizioni  attuative  in  conformita'  ai
criteri di cui ai commi 1, 3 e 4. 
  6. Per l'anno 1992 e' fatto  divieto  alle  amministrazioni  civili
dello Stato, ad esclusione delle  Forze  di  polizia,  di  acquistare
autovetture. 
  7. Le norme fiscali relative  al  calcolo  del  reddito  figurativo
imputabile  all'uso  di  autovetture  fuori  dell'assolvimento  della
prestazione lavorativa sono estese agli amministratori  e  funzionari
pubblici.