Art. 22. 
     (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). 
  1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  le
amministrazioni dello  Stato,  le  regioni,  comprese  le  regioni  a
statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano,  gli
enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro
il 31 marzo 1992,  l'albo  dei  soggetti,  ivi  comprese  le  persone
fisiche, cui  siano  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario
contributi,  sovvenzioni,  crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura
economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi  sono  aggiornati
annualmente e trasmessi alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
entro il 30 aprile di ogni anno. 
  2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene  indicata  anche
la disposizione di legge  sulla  base  della  quale  hanno  luogo  le
erogazioni di cui al comma 1. 
  3.  Gli  albi  istituiti  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni  pubbliche  preposte
alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri  ne
assicurano la massima facilita' di accesso e pubblicita'.