Art. 23. 
                     (Partecipazione a convegni) 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto  che
disciplini la partecipazione  dei  dipendenti  pubblici  a  convegni,
conferenze,  tavole  rotonde,  che  comportino  da  parte   dell'ente
organizzatore  spese  per  ospitalita'  ed  emolumenti  di  qualsiasi
natura.