Art. 24. 
                    (Anagrafe delle prestazioni). 
  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica  e  per  garantire
l'efficacia,   l'imparzialita'   e   la    trasparenza    dell'azione
amministrativa, e' istituita presso il  Dipartimento  della  funzione
pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente,  in  cui
dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e  privati  non
compresi nei compiti e doveri d'ufficio,  con  i  relativi  compensi,
ricevuti  da  tutto  il  personale  delle  amministrazioni  pubbliche
compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia. 
  2. Gli incarichi di cui al comma  1  riguardano  gli  arbitrati,  i
collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi
sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita',  scuole,
e ogni altro tipo di prestazione professionale. 
  3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro  per  la  funzione  pubblica
predispone  un  piano  pluriennale,  da  allegare  al  Documento   di
programmazione economico-finanziaria, che  stabilisce  gli  obiettivi
annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.