Art. 25. 
                (Piano di ristrutturazione dell'ente 
                        Ferrovie dello Stato) 
  1. L'ente Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare  il  piano
di ristrutturazione per  il  risarcimento  e  lo  sviluppo  dell'ente
stesso  entro  il  1  settembre  1992  al  fine  di  realizzare   una
riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea  a  conseguire
ento il quinquennio  livelli  tariffari  e  di  agevolazioni  sociali
coerenti con gli indirizzi adottati in  questo  settore  negli  altri
Stati membri della Comunita'  economica  europea.  Tale  piano  viene
allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra'  conto
degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano
ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-
finanziaria. 
  2. Il piano di cui al comma 1 dovra'  in  ogni  caso  prevedere  il
raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri
di  personale,  acquisto  di  materiale,  energia   e   combustibile,
manutenzione ordinaria del  materiale  rotabile,  ed  il  flusso  dei
ricavi  di  gestione  corrente,  inclusi   quelli   derivanti   dalla
prestazione allo Stato ed agli enti locali di  servizi  di  interesse
pubblico  da  essi  espressamente   richiesti,   regolati   su   base
contrattuale  e  valutati  sulla  base  di  parametri   di   mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle  tariffe
si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate
dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25
gennaio 1990, n. 7. 
  3. Al  personale  in  esubero  dei  settori  ausiliari  connessi  e
complementari al servizio  ferroviario,  ovvero  nel  comparto  della
produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si  applicano
le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991,  n.  223,  e  5  novembre
1968, n. 1115. 
  4. L'ente Ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzato  a  utilizzare  i
finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1,
anche  mediante  partecipazione  alle  societa'  concessionarie   per
l'esecuzione  delle   opere,   mediante   contributi   diretti   alla
realizzazione  dlele  medesime  e  mediante   accollo   degli   oneri
finanziari  relativi  agli  interessi  sui  prestiti  delle  societa'
concessionarie, fino all'inizio dello  sfruttamento  economico  delle
opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi-
ano di cui al comma 1. A  tale  fine  possono  essere  utilizzate  le
disponibilita' residue, delle leggi e dei  decreti  interministeriali
che disciplinano gli investimenti ferroviari,  per  il  conseguimento
degli obiettivi, di investimento globalmente previsti  dal  contratto
di programma sottoscritto dal Ministero  dei  trasporti  e  dall'ente
Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.