Art. 26. 
               (Remunerazione dei Fondi di dotazione) 
  1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo  di  dotazione
corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo  la
cui  entita'  e'  determinata  annualmente,  con   riferimento   agli
andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi
con la legge finanziaria. 
  2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma  1  e'
determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento
ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990. 
  3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano  al  Tesoro
la remunerazione di cui al comma 1  per  due  anni  consecutivi,  gli
amministratori degli  enti  medesimi  sono  dichiarati  decaduti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi  entro
il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio
di bilancio che non abbia dato luogo a  remunerazione  del  fondo  di
dotazione.  Gli  amministratori  dichiarati  decaduti  ai  sensi  del
presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico. 
  4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  e'  abrogato
dal momento della soppressione  del  Ministero  delle  partecipazioni
statali.