Art. 27 
           Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici 
 
  1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo  alla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  sulle  giuocate  della
presente legge, sulle guiocate  dei  concorsi  pronostici  esercitati
dallo Stato,  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e
dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)  i  concorrenti
sono  tenuti  a  corrispondere,  all'atto  dell'effettuazione   delle
giuocate stesse, un diritto fisso di lire  100  per  ogni  posta  del
giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura  del  65  per
cento all'Erario e del 35 per  cento  al  monte  premi  dei  concorsi
medesimi.  Su  tale  diritto  fisso  nessuna  somma  e'   dovuta   ai
ricevitori. 
  2. L'ammontare complessivo dei  diritti  spettanti  all'Ente  viene
versato all'Erario dagli enti  gestori  dei  concorsi  pronostici  in
apposito capitolo del bilancio della entrata dello  Stato,  entro  il
termine e con le modalita' previste per  il  versamento  dell'imposta
unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. 
  3. Delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  2  relative  al
concorso pronostici gestito dal  CONI,  una  quota  pari  a  lire  20
miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per
il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge  3  gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo  1987,
n. 65, e successive modificazioni. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  3  e  4  dell'articolo  14  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  202,  si  applicano   anche   ai
finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.