Art. 27 Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici 1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate della presente legge, sulle guiocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori. 2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Ente viene versato all'Erario dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. 3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.