Art. 28. 
     (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 
  1. Sono alloggi di edilizia residenziale  pubblica,  soggetti  alle
norme  della  presente  legge,   quelli   acquisiti,   realizzati   o
recuperati, a totale carico o con concorso  o  con  contributo  dello
Stato o della regione, dallo Stato, da  enti  pubblici  territoriali,
degli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  e  dai  loro
consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale. 
  2. Sono esclusi gli alloggi  di  servizio  oggetto  di  concessione
amministrativa in connessione con particolari funzioni  attribuite  a
pubblici  dipendenti,  nonche'  gli  alloggi  realizzati  con   mutuo
agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni. 
  3. L'alienazione di fabbricati costituiti da  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 1 e'  consentita  a  favore  di
assegnatari in  locazione  esclusivamente  per  il  conseguimento  di
finalita' proprie dell'edilizia abitativa pubblica. 
  4. Hanno diritto a presentare domanda  di  acquisto  degli  alloggi
posti in vendita coloro che alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge hanno in uso un alloggio  a  titolo  di  locazione  da
oltre un decennio, e che non siano  in  mora  con  il  pagamento  dei
canoni e delle spese. 
  5. La regione approva i piani di cessione degli allogi  predisposti
dagli enti gestori nel rispetto  dei  principi  di  cui  al  presente
articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilita'  degli
inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in  vendita
e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di hand-
icap. 
  6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al  presente  articolo
saranno gestiti direttamente  dalle  amministrazioni  proprietarie  e
destinati  secondo  le  direttive   impartite   dalle   regioni.   Le
alienazioni devono consentire: 
   a) parita' del corrispettivo capitalizzato, in caso  di  pagamento
protrattro nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto; 
   b) reinvestimento dei ricavi in edifici o  aree  edificabili,  per
l'incremento  del  patrimonio  abitativo  pubblico,  mediante   nuove
costruzioni, recupero e programmi integrati; 
   c)  reinvestimento  dei  ricavi  in   urbanizzazioni   socialmente
rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico; 
   d) facolta' di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del def-
icit finanziario. 
  7. Le alienazioni possono essere effettuate: 
   a) con il trasferimento immediato della proprieta'  dell'alloggio,
con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari
al 10 per cento del prezzo di cessione: 
   b) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio e
iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente
dilazionata, per non piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il
principio di cui al comma 6, lettera  a),  previo  pagamento  di  una
quota in contanti non  inferiore  al  30  per  cento  del  prezzo  di
cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da  parte  dei
locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  di  cui  al
comma 1 una quota dei contributi per il  finanziamento  dell'edilizia
agevolata non superiore al 30  per  cento  delle  disponibilita';  le
modalita' per l'accesso  ai  mutui  sono  disposte  con  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  8. Per tutte le modalita' di cessione il prezzo e'  costituito  dal
valore catastale di cui al decreto  del  Ministro  delle  finanze  27
settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario  n.  9  alla
Gazzetta Ufficiale n.  229  del  30  settembre  1991,  relativo  alla
determinazione delle tariffe di estimo delle unita'  immobiliari  ur-
bane  per   l'intero   territorio   nazionale,   ed   ai   successivi
aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di caratter oggettivo. 
  9. L'amministrazione degli immobili interessati  dalle  alienazioni
e' gestita dai cessionari. La legge regionale  dispone  le  modalita'
con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati,  presta
la  propria  assistenza  alla  formazione  ed  al  funzionamento  dei
condomini. 
  10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale  di  cui
al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto
1977,  n.  513,  e  successive  modificazioni.  Per  le  proposte  di
trasferimento ancora non  autorizzate  dalla  regione  alla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  corrispettivo  della
cessione e' determinato con le modalita' di cui al comma 8. 
  11. Le intendenze di finanaza autorizzano la cessione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato, su proposta
degli enti gestori, purche' tale proposta  sia  conforme  alla  legge
regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai  limiti  e  ai
criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n.  513,  e
successive  modificazioni.  In  questo  secondo  caso  il  prezzo  di
cessione e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8. 
  12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono  esenti
dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore  degli  immobili
(INVIN) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria  sono  esenti
dal  pagamento  degli  oneri  per  l'iscrizione  e  la  cancellazione
ipotecaria. 
  13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti  ai  vincoli
di  cui  alla  legge  1'  giugno  1939,   n.   1089,   e   successive
modificazioni.