Art. 29. 
                (Modifica all'articolo 3 della legge 
                       7 agosto 1990, n. 250). 
  1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3  della  Legge  7  agosto
1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2,  della  legge
14 agosto 1991, n. 278, dopo le  parole:  "Parlamento  europeo"  sono
inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno
1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento". 
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato  in  lire  5  miliardi
annui a decorrere  dal  1992,  si  provvede  con  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.