Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). 1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.