Art. 32. 
                        (Entrata in vigore). 
  1. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chinque spetti di osservarla  e  di  farla  osservare
come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto il Guardasigilli: MARTELLI