Art. 32. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto il Guardasigilli: MARTELLI