Art. 15. 
 
  1. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Per  l'esecuzione  dei  rimborsi  previsti  dall'articolo  38,
quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a  seguito
della liquidazione delle imposte  effettuata  a  norma  dell'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive  modificazioni,  gli  uffici  delle  imposte  si
avvalgono della procedura di cui al presente articolo."; 
    b) nel seconda comma, primo  periodo,  le  parole:  "per  ciascun
comune del distretto e" sono soppresse; 
    c) nel terzo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "inviate"  e'
sostituita con la seguente: "formate"; 
    d) nel termo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Gli  elenchi  contengono,  per  ogni  soggetto  avente  diritto,  le
generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare  dell'imposta
da rimborsare e degli interessi e il numero  di  registrazione  della
dichiarazione originante il rimborso". 
  2. All'articolo 2-bis  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "4-bis.  Ai  rimborsi  di  cui  ai  commi  3  e  4,  gli   uffici
distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio  provvedono
in  sede  di  liquidazione   dell'ultima   dichiarazione   presentata
all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate  le
indennita'  di  fine  rapporto  e  le  indennita'   equipollenti   al
trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi  sono
determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole
annualita'. 
  4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri  di
servizio, per le  indennita'  equipollenti  al  trattamento  di  fine
rapporto di lavoro  dipendente  corrisposte  dall'Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali  (INADEL),  dall'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza  per
i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi,  avvalendosi
dei  dati  trasmessi  all'Amministrazione  finanziaria  su   supporto
magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate  con
decreto del Ministro delle finanze". 
  3. A partite dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
gli enti eroganti le indennita'  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo e al comma 3-quater dell'articolo  4  del  decreto-legge  14
marzo 1988, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative  ad  indennita'
gia' liquidate anteriormente alla data del  14  maggio  1988,  devono
applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio  con
le imposte pagate in  eccedenza  all'atto  della  liquidazione  delle
precedenti erogazioni. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli).  -  1.  L'intendente  di
finanza, previo accertamento della conformita' dei singoli ruoli alle
disposizioni di questo titolo, appone il visto  di  esecutorita'  dei
ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante
e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto
riepilogativo e' redatto in  conformita'  al  modello  approvato  con
decreto del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale."; 
    b) il sesto comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
      "Il contribuente che, al fine di sottrarsi al  pagamento  delle
imposte,  interessi,  soprattasse  e  pene  pecuniarie   dovuti,   ha
compiuto, dopo che sono iniziati accessi,  ispezioni  e  verifiche  o
sono stati notificati  gli  inviti  e  le  richieste  previsti  dalle
singole leggi  di  imposta  ovvero  sono  stati  notificati  atti  di
accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri  o  su
altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa
esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre  anni.
La disposizione  non  si  applica  se  l'ammontare  delle  somme  non
corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni". 
 
          Note all'art. 15:
             -  Il  testo  dell'art.  42- bis del D.P.R. 29 settembre
          1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sui redditi), cosi' come modificato, e' il seguente:
             "Art.  42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite
          procedura automatizzata). - Per l'esecuzione  dei  rimborsi
          previsti  dall'articolo  38,  quinto comma, e dall'articolo
          41, secondo comma, emergenti a seguito  della  liquidazione
          delle  imposte effettuata a norma dell'articolo 36- bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni,  gli  uffici  delle
          imposte si avvalgono della procedura  di  cui  al  presente
          articolo.
             Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del
          termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi gli uffici delle imposte  provvedono,  per  ciascun
          periodo   d'imposta,   mediante  la  formazione  di  liste,
          sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce.
          Le liste  di  rimborso  contengono,  in  corrispondenza  di
          ciascun  nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il
          numero di registrazione della dichiarazione  originante  il
          rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
             Il  Centro  informativo  della  Direzione generale delle
          imposte  dirette,  sulla  base  delle  liste  di  rimborso,
          formate  dagli  uffici delle imposte, predispone elenchi di
          rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli
          interessi calcolati a norma del successivo  art.  44-  bis.
          Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del
          centro  informativo  o da chi lo sostituisce che attesta la
          corrispondenza tra  le  partite  incluse  negli  elenchi  e
          quelle   riportate   nelle   liste   degli  uffici  nonche'
          l'esattezza  del  computo  degli  interessi.  Gli   elenchi
          contengono,   per   ogni   soggetto   avente   diritto,  le
          generalita' e il  domicilio  fiscale,  nonche'  l'ammontare
          dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di
          registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
             Sulla  scorta  degli elenchi di rimborso predisposti dal
          Centro informativo  la  Direzione  generale  delle  imposte
          dirette,  in  base  al  decreto del Ministro delle finanze,
          emette, con imputazione al competente capitolo dello  stato
          di  previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno
          o  piu'  ordinativi   diretti   collettivi   di   pagamento
          estinguibili  mediante  commutazione  di  ufficio in vaglia
          cambiari non  trasferibili  della  Banca  d'Italia,  i  cui
          numeri  identificativi sono riportati negli elenchi stessi,
          in  corrispondenza  di  ogni  partita  da  rimborsare.  Gli
          elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi
          di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del
          numero  e  dell'importo  complessivo  dei  rimborsi  e  con
          riferimento  ai  dati  identificativi  dei  vaglia  emessi,
          riportati negli elenchi.
            Gli  ordinativi  di  pagamento  possono essere estinti, a
          richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate
          nel  modello  di  dichiarazione   dei   redditi,   mediante
          accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art.
          1,  lettera  b),  del  D.P.R.  25  gennaio 1962, n. 71. Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di
          estinzione mediante accreditamento.
             I vaglia cambiari sono spediti  per  raccomandata  dalla
          competente  sezione  di  tesoreria  provinciale dello Stato
          all'indirizzo del domicilio fiscale degli  aventi  diritto,
          senza   obbligo  di  avviso.  I  vaglia  stessi,  ai  sensi
          dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
          hanno corso mediante il pagamento, a  carico  dello  Stato,
          delle   tasse  postali  determinate  secondo  i  criteri  e
          modalita' di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.
             Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo  non
          eccede lire 20.000.
             Le   operazioni  di  predisposizione  degli  elenchi  di
          rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi
          ai  singoli  ordinativi  di  pagamento  vengono  realizzate
          mediante  procedure  automatizzate  dal  centro informativo
          della Direzione generale  delle  imposte  dirette  e  dalla
          Banca  d'Italia  -  Sezione  di tesoreria provinciale dello
          Stato, che emette i vaglia, secondo le modalita'  stabilite
          con  apposito  decreto  del  Ministro  per  le  finanze, di
          concerto con il Ministro per il tesoro".
            - Il testo dell'art. 2- bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
          n. 154, cosi' come modificato, e' il seguente:
             "Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui al comma 3- ter
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14  marzo  1988,  n.  70,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n.  154,  si  applicano  alle   indennita'   ivi   indicate
          corrisposte  successivamente alla data di entrata in vigore
          della legge 26 settembre 1985, n.  482,  nonche'  a  quelle
          indennita'   per   le   quali   trovano   applicazione   le
          disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482
          del 1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza  ivi
          prevista.
             2.  Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi
          del quinto comma dell'articolo 4 della legge  26  settembre
          1985,   n.   482,  devono  essere  presentate,  secondo  le
          disposizioni di detto comma,  entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto.
             3. In deroga al disposto del primo  comma  dell'articolo
          38  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle
          ritenute operate  sulle  indennita'  di  fine  rapporto  di
          lavoro  dipendente  e'  effettuato  d'ufficio  in  sede  di
          liquidazione della dichiarazione dei  redditi  nella  quale
          l'indennita'  e'  stata  indicata ovvero, qualora derivi da
          decisione giudiziale, dall'intendente di finanza  al  quale
          il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale,
          ha  presentato  istanza  di  rimborso ai sensi dello stesso
          articolo 38.
             4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono  eseguiti
          mediante  la procedura automatizzata prevista dall'articolo
          42- bis del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602.
              4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e  4,  gli  uffici
          distrettuali  delle  imposte dirette e i centri di servizio
          provvedono   in   sede    di    liquidazione    dell'ultima
          dichiarazione  presentata  all'Amministrazione finanziaria,
          nella quale risultano  dichiarate  le  indennita'  di  fine
          rapporto  e  le  indennita'  equipollenti al trattamento di
          fine rapporto di  lavoro  dipendente.  Gli  interessi  sono
          determinati  in  relazione alle quote di rimborso spettanti
          per singole annualita'.
             4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i
          centri di  servizio,  per  le  indennita'  equipollenti  al
          trattamento   di   fine   rapporto   di  lavoro  dipendente
          corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e  assistenza
          dei  dipendenti  statali  (ENPAS),  dall'Istituto nazionale
          assistenza dipendenti enti locali  (INADEL),  dall'Istituto
          postelegrafonici  (IPOST)  e  dall'Opera  di  previdenza  e
          assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS),  procedono
          ai     rimborsi,    avvalendosi    dei    dati    trasmessi
          all'Amministrazione  finanziaria  su  supporto   magnetico,
          secondo  le  modalita' e le caratteristiche determinate con
          decreto del Ministro delle finanze".
             - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3-quater, del
          D.L. n.  70/1988, convertito, con modificazioni dalla legge
          n. 154/1988:
             "3-quater.  All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo
          unico, con effetto dal 17  luglio  1986,  dopo  le  parole:
          'agli  effetti  del  comma  1',  sono aggiunte le seguenti:
          'L'ammontare    netto    e'     costituito     dall'importo
          dell'indennita'   che   eccede   quello   complessivo   dei
          contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo  dei
          contributi a carico del lavoratore
          non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in
          natura,  al  netto  dei  contributi  obbligatori dovuti per
          legge, percepito in dipendenza del  rapporto  di  lavoro  e
          negli  statuti  dei fondi o casse di previdenza tenuti alla
          prestazione non  siano  previste  clausole  che  consentano
          l'erogazione  di  anticipazioni  periodiche sull'indennita'
          spettante'".
             - Il testo dell'art. 97 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          602, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 97 (Morosita' nel pagamento  di  imposte  riscosse
          mediante  ruoli).  -  Per  il  mancato pagamento di tutte o
          dell'unica rata di un medesimo  ruolo  quando  il  relativo
          ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena
          pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.
             Del mancato pagamento l'esattore deva dare comunicazione
          all'ufficio  delle  imposte  entro  sessanta  giorni  dalla
          scadenza  della  rata  dalla  quale  si  e'  verificata  la
          morosita'.
             Se  il  mancato pagamento e' posto in essere da soggetti
          esercenti  imprese  commerciali  l'intendente  di   finanza
          promuove  la  dichiarazione  di  fallimento, ferma restando
          l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.
             La dichiarazione  di  fallimento  puo'  essere  promossa
          anche  nei  confronti  dei  responsabili  solidali  di  cui
          all'art. 34 purche' si trovino  nelle  condizioni  previste
          dal comma precedente.
             Non  si  fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria
          se il contribuente prova che il mancato pagamento e'  stato
          determinato da impossibilita' economica.
             Il  contribuente  che, al fine di sottrarsi al pagamento
          delle imposte, interessi,  soprattasse  e  pene  pecuniarie
          dovuti,  ha  compiuto,  dopo  che  sono  iniziati  accessi,
          ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti  e
          le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero
          sono  stati  notificati atti di accertamento o iscrizioni a
          ruolo, atti fraudolenti sui propri o  su  altrui  beni  che
          hanno  reso  in  tutto  o  in  parte inefficace la relativa
          esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino  a
          tre  anni.    La disposizione non si applica se l'ammontare
          delle somme non corrisposte non  e'  superiore  a  lire  10
          milioni.
             La  condanna  per  il  reato  di cui al precedente comma
          importa, per  un  periodo  di  tre  anni,  le  interdizioni
          previste  negli  articoli  28  e  30  del  codice  penale e
          l'incapacita' prevista nell'art.  2641  del  codice  civile
          nonche'  la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo
          nazionale dei  costruttori  o  dagli  albi  o  elenchi  dei
          fornitori  delle  pubbliche amministrazioni. Le stesse pene
          accessorie  possono   essere   applicate   provvisoriamente
          durante  l'istruzione  o  il giudizio a norma dell'art. 140
          del codice penale".