Art. 15. 1. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo."; b) nel seconda comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse; c) nel terzo comma, primo periodo, la parola: "inviate" e' sostituita con la seguente: "formate"; d) nel termo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso". 2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'. 4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze". 3. A partite dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennita' di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennita' gia' liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformita' dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorita' dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."; b) il sesto comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente: "Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni".
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 42- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Il Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso, formate dagli uffici delle imposte, predispone elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44- bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste degli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Centro informativo la Direzione generale delle imposte dirette, in base al decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita' di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire 20.000. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro". - Il testo dell'art. 2- bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennita' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista. 2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38. 4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'. 4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 70/1988, convertito, con modificazioni dalla legge n. 154/1988: "3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti del comma 1', sono aggiunte le seguenti: 'L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante'". - Il testo dell'art. 97 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000. Del mancato pagamento l'esattore deva dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente. Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni. La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori o dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale".