Art. 16. 
1. E' concessa la restituzione d'imposta gia' istituita con  decreto-
legge 22 maggio 1990, n. 120, a chiunque deteneva alle ore  zero  del
16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura  in  quantita'
superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione,  se  non
e' stata gia' presentata deve essere  prodotta  entro  trenta  giorni
all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione  competente  e  la
restituzione  avverra'  mediante  autorizzazione   ad   estrarre   in
esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi  in  misura
tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto  il
diritto al rimborso. 
 
          Nota all'art. 16.
             -  Il  D.L.  n.  120/1990  reca:  "Disposizioni  fiscali
          urgenti in materia di finanza locale e per il  contenimento
          del disavanzo del bilancio dello Stato".