Art. 17.
(Norme in materia
di amministrazione postale)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro
il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e
razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del
bilancio e l'integrale copertura tariffaria del costo di tutti i
servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri
previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al
Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-
finanziaria.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' a
riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un
minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potra'
essere disposta se, a distanza di non piu' di due chilometri, esiste
un altro ufficio postale. Nelle localita' che, a seguito della
soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere
assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e
gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a
privati, ove sia conveniente, del servizio e, se del caso, un
servizio postale itinerante.
3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata ad estendere le attivita' dei propri uffici attraverso la
vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.
4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo'
autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a
partecipare in posizione maggioritaria a societa' di capitali o ad
enti economici esercenti attivita' postale o di telecomunicazioni
ovvero attivita' ad esse complementari o accessorie. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
stabilisce, con proprio decreto, modalita' e procedure per il
conferimento di beni di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di
amministrazione e nel collegio sindacale.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro del tesoro, puo' stabilire, con decreto, tariffe e
condizioni particolari per la spedizione di grandi quantita' di
effetti postali, purche' nell'interesse dell'Amministrazione e della
maggiore efficienza del servizio.