Art. 17. (Norme in materia di amministrazione postale) 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e l'integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico- finanziaria. 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potra' essere disposta se, a distanza di non piu' di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle localita' che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio e, se del caso, un servizio postale itinerante. 3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad estendere le attivita' dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici. 4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a societa' di capitali o ad enti economici esercenti attivita' postale o di telecomunicazioni ovvero attivita' ad esse complementari o accessorie. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalita' e procedure per il conferimento di beni di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale. 5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantita' di effetti postali, purche' nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.