Art. 18. (Attivita' della Cassa depositi e prestiti) 1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992. 2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, concernente "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica" e' il seguente: "Art. 14. - 1. La Cassa depositi e prestiti nella propria attivita' finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalita' e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sara' data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. 3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalita' per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3".