Art. 18.
             (Attivita' della Cassa depositi e prestiti)
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n.  202, sono prorogate per il 1992.
  2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1
non  si  applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per
l'edilizia giudiziaria e carceraria.
 
          Nota all'art. 18:
             - Il testo dell'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151,
          concernente "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"
          e' il seguente:
             "Art. 14. -  1.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  nella
          propria  attivita'  finanziaria  adegua  le  concessioni di
          mutui  all'andamento  dei  conti  della  finanza  pubblica,
          secondo  le  indicazioni,  le modalita' e i tempi stabiliti
          dal  Comitato  interministeriale  per  il  credito   e   il
          risparmio.
             2.  Nelle  concessioni  per  il 1991, il cui importo non
          deve  essere  comunque  inferiore  a  cinquemilacinquecento
          miliardi,  sara'  data  la  precedenza  assoluta  ai  mutui
          ordinari per gli enti  locali  e  saranno  fatte  salve  le
          indicazioni  contenute  nell'art.  1,  commi 2 e 2-ter, del
          decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.
             3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a
          totale  carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e
          prestiti viene  designata  come  unico  ente  finanziatore,
          possono  essere  concessi  anche  dagli  altri  istituti di
          credito, ferma restando la  misura  dell'onere  previsto  a
          carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di
          ammortamento  ventennale  o  decennale  al saggio del 9 per
          cento in ragione d'anno.
             4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con
          il  Ministro  competente, verranno determinate condizioni e
          modalita' per l'erogazione del concorso statale di  cui  al
          comma 3".