Art. 18.
(Attivita' della Cassa depositi e prestiti)
1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.
2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1
non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per
l'edilizia giudiziaria e carceraria.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151,
concernente "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"
e' il seguente:
"Art. 14. - 1. La Cassa depositi e prestiti nella
propria attivita' finanziaria adegua le concessioni di
mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica,
secondo le indicazioni, le modalita' e i tempi stabiliti
dal Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio.
2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non
deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento
miliardi, sara' data la precedenza assoluta ai mutui
ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le
indicazioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 2-ter, del
decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.
3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a
totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e
prestiti viene designata come unico ente finanziatore,
possono essere concessi anche dagli altri istituti di
credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a
carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di
ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per
cento in ragione d'anno.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro competente, verranno determinate condizioni e
modalita' per l'erogazione del concorso statale di cui al
comma 3".