Art. 19.
(Contenimento delle spese degli enti locali).
1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per
acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto
di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a
pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992
superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di
ciascun ente.