Art. 19.
            (Contenimento delle spese degli enti locali).
  1.  Le  spese  sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunita' montane, nonche' dai loro  consorzi  e  aziende,  per
acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto
di  persone;  spese  postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a
pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992
superare quelle previste dal  bilancio  preventivo  per  il  1991  di
ciascun ente.