Art. 20.
(Norme in materia di opere pubbliche)
1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche,
finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio
statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere
utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto
originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le
medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un
quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.
2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti
locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e
prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata
munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di
variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il
loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione
delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli
istituti mutuanti.
Note all'art. 20:
- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142, concernente "Ordinamento delle autonomie
locali", e' il seguente: "5. Gli impegni di spesa non
possono essere assunti senza attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e'
nullo di diritto".
- Il testo dell'art. 13, del D.L. 28 febbraio 1983, n.
55, concernente "Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983", come modificato dall'art.
9 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, e' il seguente:
"Art. 13 - 1. Lo Stato concorre, al finanziamento
dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e
dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi
previsti da norme particolari e fermo restando il limite
del 25 per cento di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche
per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a
condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio
successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei
bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi
consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata
del prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a
decorrere dal 1 gennaio 1985 deve essere fronteggiato
senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.
1.1. Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui
al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 del presente
decreto, l'intero onere di ammortamento dovra' essere
fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua
aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli
altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso
esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma
e' ridotto al 50 per cento.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici
dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche
devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se
la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti
funzionali.
3. L'importo delle perizie suppletive e di variante ai
progetti esecutivi approvati successivamente al 1 gennaio
1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo dei
lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora
il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso
al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere
comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori
nella misura massima di cui al precedente comma, anche
delle variazioni delle altre componenti il quadro
economico, compresa la revisione prezzi.
3.1. Ai fini dell'erogazione delle competenze
professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le rel-
ative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del
competente ordine professionale; i relativi oneri sono a
carico del professionista interessato.
3.2. Qualora la fornitura di beni e servizi venga
effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e
prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la
decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene
conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
domanda di somministrazione e la ricezione del relativo
mandato di pagamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale, purche' tale circostanza sia stata
richiamata nel bando di gara".