Art. 20. (Norme in materia di opere pubbliche) 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso. 2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.
Note all'art. 20: - Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente "Ordinamento delle autonomie locali", e' il seguente: "5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto". - Il testo dell'art. 13, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, concernente "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", come modificato dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, e' il seguente: "Art. 13 - 1. Lo Stato concorre, al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1 gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato. 1.1. Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovra' essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma e' ridotto al 50 per cento. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali. 3. L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1 gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi. 3.1. Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le rel- ative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato. 3.2. Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara".