Art. 20.
                (Norme in materia di opere pubbliche)
  1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche,
finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio
statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere
utilizzate  per  lavori  suppletivi  oppure  di  variante al progetto
originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le
medesime procedure previste dalla  legge  di  riferimento,  entro  un
quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.
  2.  Nell'esecuzione  di  opere  pubbliche  di pertinenza degli enti
locali, finanziate con il ricorso a  mutui  della  Cassa  depositi  e
prestiti  o  di  altri  istituti  di credito, puo' essere considerata
munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma  5,
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, l'approvazione di perizie di
variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo  13
del   decreto-legge   28   febbraio  1983,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.  131,  come  modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il
loro importo rimanga nell'ambito del mutuo  concesso.  L'approvazione
delle  perizie  deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli
istituti mutuanti.
 
          Note all'art. 20:
             - Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge 8 giugno
          1990, n.   142, concernente  "Ordinamento  delle  autonomie
          locali",  e'  il  seguente:  "5.  Gli  impegni di spesa non
          possono essere assunti senza  attestazione  della  relativa
          copertura   finanziaria   da  parte  del  responsabile  del
          servizio finanziario. Senza  tale  attestazione  l'atto  e'
          nullo di diritto".
             -  Il  testo dell'art. 13, del D.L. 28 febbraio 1983, n.
          55, concernente "Provvedimenti urgenti per il settore della
          finanza locale per l'anno 1983", come modificato  dall'art.
          9 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, e' il seguente:
             "Art.  13  -  1.  Lo  Stato  concorre,  al finanziamento
          dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e
          dalle  province  negli  anni  1983  e  1984  nella  misura,
          rispettivamente,  di  due terzi e di un terzo, salvo i casi
          previsti da norme particolari e fermo  restando  il  limite
          del  25  per  cento  di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre
          1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
          febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche
          per  i  mutui  assunti  da  consorzi  fra  enti  locali,  a
          condizione  che  sia stato deliberato, anche nell'esercizio
          successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei
          bilanci degli stessi enti locali,  da  parte  dei  relativi
          consigli,  delle  rate  di ammortamento per tutta la durata
          del prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a
          decorrere dal 1›  gennaio  1985  deve  essere  fronteggiato
          senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.
             1.1. Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui
          al  di  fuori  dei  casi previsti dall'art. 10 del presente
          decreto,  l'intero  onere  di  ammortamento  dovra'  essere
          fronteggiato  dagli  enti  stessi,  senza  che  ne consegua
          aggravio alcuno per il bilancio dello Stato.  Per tutti gli
          altri  mutui  contratti  dai  medesimi  enti  nello  stesso
          esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma
          e' ridotto al 50 per cento.
             2.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1983 i quadri economici
          dei progetti approvati per l'esecuzione di opere  pubbliche
          devono  tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se
          la realizzazione  di  essa  avvenga  per  stralci  o  lotti
          funzionali.
          3.  L'importo  delle  perizie  suppletive  e di variante ai
          progetti esecutivi approvati successivamente al 1›  gennaio
          1983  non  puo'  superare  il 30 per cento dell'importo dei
          lavori previsti nel progetto originale deliberato.  Qualora
          il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso
          al  credito,  l'importo  del mutuo suppletivo potra' essere
          comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori
          nella misura massima di  cui  al  precedente  comma,  anche
          delle   variazioni   delle   altre   componenti  il  quadro
          economico, compresa la revisione prezzi.
             3.1.   Ai   fini   dell'erogazione   delle    competenze
          professionali  in  conto  dei  mutui  concessi  dalla Cassa
          depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le rel-
          ative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del
          competente ordine professionale; i relativi  oneri  sono  a
          carico del professionista interessato.
             3.2.  Qualora  la  fornitura  di  beni  e  servizi venga
          effettuata con ricorso  a  mutuo  della  Cassa  depositi  e
          prestiti,   il   calcolo  del  tempo  contrattuale  per  la
          decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene
          conto dei giorni  intercorrenti  tra  la  spedizione  della
          domanda  di  somministrazione  e  la ricezione del relativo
          mandato  di  pagamento  presso  la  competente  sezione  di
          tesoreria  provinciale,  purche' tale circostanza sia stata
          richiamata nel bando di gara".