Art. 21.
(Autoveicoli dell'Amministrazione
dello Stato)
1. In deroga alle disposizioni vigenti e' fatto divieto di
destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli
funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e periferica dello
Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:
a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;
b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della
amministrazione centrale o alle unita' organizzative corrispondenti,
da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto
del Ministro del tesoro.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie
di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui e'
consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo
dei singoli ufficiali.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad
una ricognizione della situazione del parco-macchine
dell'Amministrazione civile dello Stato. I risultati della
ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1993.
4. Al fine di una gestione piu' efficiente ed economica, tutti gli
autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari
di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da
disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i
Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvedera' ad emanare le opportune direttive per
la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine
dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di
polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al
comma 3. Le dispozioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico
allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono
emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformita' ai
criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. Per l'anno 1992 e' fatto divieto alle amministrazioni civili
dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare
autovetture.
7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo
imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della
prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari
pubblici.