Art. 21. (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato) 1. In deroga alle disposizioni vigenti e' fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie: a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati; b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unita' organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro; c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui e' consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'Amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993. 4. Al fine di una gestione piu' efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvedera' ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 3. Le dispozioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformita' ai criteri di cui ai commi 1, 3 e 4. 6. Per l'anno 1992 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture. 7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.