Art. 22.
(Albi dei beneficiari di provvidenze
di natura economica).
1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a
statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro
il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura
economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati
annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri
entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche
la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le
erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere
consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte
alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
assicurano la massima facilita' di accesso e pubblicita'.
Nota all'art. 22:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".