Art. 23.
                     (Partecipazione a convegni)
  1.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto  che
disciplini  la  partecipazione  dei  dipendenti  pubblici a convegni,
conferenze,  tavole  rotonde,  che  comportino  da  parte   dell'ente
organizzatore  spese  per  ospitalita'  ed  emolumenti  di  qualsiasi
natura.