Art. 23.
(Partecipazione a convegni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che
disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni,
conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente
organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi
natura.