Art. 24.
                    (Anagrafe delle prestazioni).
  1.  Ai  fini  del contenimento della spesa pubblica e per garantire
l'efficacia,   l'imparzialita'   e   la    trasparenza    dell'azione
amministrativa,  e'  istituita  presso il Dipartimento della funzione
pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente,  in  cui
dovranno  essere  indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non
compresi nei compiti e doveri d'ufficio,  con  i  relativi  compensi,
ricevuti  da  tutto  il  personale  delle  amministrazioni  pubbliche
compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
  2. Gli incarichi di cui al comma  1  riguardano  gli  arbitrati,  i
collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi
sindacali,  dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole,
e ogni altro tipo di prestazione professionale.
  3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro  per  la  funzione  pubblica
predispone   un  piano  pluriennale,  da  allegare  al  Documento  di
programmazione economico-finanziaria, che  stabilisce  gli  obiettivi
annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.