Art. 24.
(Anagrafe delle prestazioni).
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire
l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione
amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della funzione
pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui
dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non
compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi,
ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche
compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i
collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi
sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole,
e ogni altro tipo di prestazione professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica
predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di
programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi
annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.