Art. 25.
                (Piano di ristrutturazione dell'ente
                        Ferrovie dello Stato)
  1.  L'ente  Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare il piano
di ristrutturazione per  il  risarcimento  e  lo  sviluppo  dell'ente
stesso  entro  il  1›  settembre  1992  al  fine  di  realizzare  una
riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea  a  conseguire
ento  il  quinquennio  livelli  tariffari  e  di agevolazioni sociali
coerenti con gli indirizzi adottati in  questo  settore  negli  altri
Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea. Tale piano viene
allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra'  conto
degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano
ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-
finanziaria.
  2.  Il  piano  di  cui  al comma 1 dovra' in ogni caso prevedere il
raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri
di  personale,  acquisto  di  materiale,  energia   e   combustibile,
manutenzione  ordinaria  del  materiale  rotabile,  ed  il flusso dei
ricavi  di  gestione  corrente,  inclusi   quelli   derivanti   dalla
prestazione  allo  Stato  ed agli enti locali di servizi di interesse
pubblico  da  essi  espressamente   richiesti,   regolati   su   base
contrattuale   e   valutati  sulla  base  di  parametri  di  mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle  tariffe
si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate
dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25
gennaio 1990, n. 7.
  3.  Al  personale  in  esubero  dei  settori  ausiliari  connessi e
complementari al servizio  ferroviario,  ovvero  nel  comparto  della
produzione  e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano
le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991,  n.  223,  e  5  novembre
1968, n. 1115.
  4.  L'ente  Ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzato  a utilizzare i
finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1,
anche  mediante  partecipazione  alle  societa'  concessionarie   per
l'esecuzione   delle   opere,   mediante   contributi   diretti  alla
realizzazione  dlele  medesime  e  mediante   accollo   degli   oneri
finanziari  relativi  agli  interessi  sui  prestiti  delle  societa'
concessionarie, fino all'inizio dello  sfruttamento  economico  delle
opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi-
ano  di  cui  al  comma  1.  A tale fine possono essere utilizzate le
disponibilita' residue, delle leggi e dei  decreti  interministeriali
che  disciplinano  gli  investimenti ferroviari, per il conseguimento
degli obiettivi, di investimento globalmente previsti  dal  contratto
di  programma  sottoscritto  dal  Ministero dei trasporti e dall'ente
Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.
 
          Note all'art. 25:
             - Il D.L. 25 novembre 1989, n. 381,  reca  "Disposizioni
          urgenti in materia di trasporti ferroviari".
             -  La  legge  23  luglio  1991,  n. 223, reca: "Norme in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro".
             -  La  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  reca  norme
          concernenti:  "Estensione, in favore dei lavoratori,  degli
          interventi   della   Cassa   integrazione  guadagni,  della
          gestione  dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione  e
          della  Cassa  assegni familiari e provvidenze in favore dei
          lavoratori anziani licenziati".