Art. 25. (Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato) 1. L'ente Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risarcimento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire ento il quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunita' economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra' conto degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico- finanziaria. 2. Il piano di cui al comma 1 dovra' in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7. 3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115. 4. L'ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle societa' concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione dlele medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle societa' concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi- ano di cui al comma 1. A tale fine possono essere utilizzate le disponibilita' residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi, di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.
Note all'art. 25: - Il D.L. 25 novembre 1989, n. 381, reca "Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari". - La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". - La legge 5 novembre 1968, n. 1115, reca norme concernenti: "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".