Art. 25.
(Piano di ristrutturazione dell'ente
Ferrovie dello Stato)
1. L'ente Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare il piano
di ristrutturazione per il risarcimento e lo sviluppo dell'ente
stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una
riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire
ento il quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali
coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri
Stati membri della Comunita' economica europea. Tale piano viene
allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra' conto
degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano
ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-
finanziaria.
2. Il piano di cui al comma 1 dovra' in ogni caso prevedere il
raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri
di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile,
manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei
ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla
prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse
pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base
contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe
si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate
dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25
gennaio 1990, n. 7.
3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e
complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della
produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano
le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre
1968, n. 1115.
4. L'ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a utilizzare i
finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1,
anche mediante partecipazione alle societa' concessionarie per
l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla
realizzazione dlele medesime e mediante accollo degli oneri
finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle societa'
concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle
opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi-
ano di cui al comma 1. A tale fine possono essere utilizzate le
disponibilita' residue, delle leggi e dei decreti interministeriali
che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento
degli obiettivi, di investimento globalmente previsti dal contratto
di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente
Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.
Note all'art. 25:
- Il D.L. 25 novembre 1989, n. 381, reca "Disposizioni
urgenti in materia di trasporti ferroviari".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro".
- La legge 5 novembre 1968, n. 1115, reca norme
concernenti: "Estensione, in favore dei lavoratori, degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, della
gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e
della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei
lavoratori anziani licenziati".