Art. 26.
               (Remunerazione dei Fondi di dotazione)
  1.  Gli  enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione
corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo  la
cui   entita'   e'  determinata  annualmente,  con  riferimento  agli
andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi
con la legge finanziaria.
  2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma  1  e'
determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento
ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.
  3.  Qualora  gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro
la remunerazione di cui al comma 1  per  due  anni  consecutivi,  gli
amministratori  degli  enti  medesimi  sono  dichiarati  decaduti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi  entro
il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio
di  bilancio  che  non  abbia dato luogo a remunerazione del fondo di
dotazione.  Gli  amministratori  dichiarati  decaduti  ai  sensi  del
presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.
  4.  L'articolo  13  della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' abrogato
dal momento della soppressione  del  Ministero  delle  partecipazioni
statali.
 
          Nota all'art. 26:
             -  Il  testo dell'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n.
          675, concernente "Provvedimenti per il coordinamento  della
          politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione
          e lo sviluppo del settore", e' il seguente:
             "Art.  13.  - E' costituita una commissione parlamentare
          composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati
          dai  Presidenti  delle   due   Camere   in   rappresentanza
          proporzionale   dei   gruppi   parlamentari,   per  l'esame
          preventivo dei programmi di utilizzazione  del  'Fondo'  di
          cui   all'art.  3  e  dei  programmi  di  intervento  delle
          partecipazioni statali.
             Fino a quando non saranno diversamente regolate le  pro-
          cedure  di  nomina  dei  presidenti  degli enti di gestione
          delle  partecipazioni  statali,  le  relative  proposte  di
          nomina  sono comunicate alla commissione di cui al presente
          articolo, corredate da una  motivata  relazione.  Entro  il
          termine  di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali
          la Commissione puo' esprimere il proprio parere, il Governo
          procede alla nomina definitiva.
             Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla
          commissione:
              i  programmi  approvati  ai  sensi  del   primo   comma
          dell'articolo precedente;
              copia della relazione di cui al nono comma dello stesso
          articolo;
              relazione   illustrativa  degli  atti  ministeriali  di
          indirizzo e  delle  direttive  in  ordine  all'ingresso  di
          imprese   a   partecipazione   statale   in  nuovi  settori
          produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.
             A   richiesta  della  commissione  il  Ministro  per  le
          partecipazioni statali  fornisce  ogni  ulteriore  elemento
          conoscitivo  e  provvede  affinche'  presidenti e direttori
          generali  degli  enti  di  gestione  si   presentino   alla
          Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in
          ordine  all'andamento  delle  gestioni  degli  enti e delle
          societa' collegate.
             Al  fine  di  verificare  l'attuazione   dei   programmi
          deliberati  e l'andamento della gestione del 'Fondo' di cui
          all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione
          economica   riferisce   semestralmente   alla   Commissione
          predetta  sull'andamento della gestione stessa e su tutti i
          provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2".