Art. 26.
(Remunerazione dei Fondi di dotazione)
1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione
corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la
cui entita' e' determinata annualmente, con riferimento agli
andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi
con la legge finanziaria.
2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 e'
determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento
ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.
3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro
la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli
amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio
di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di
dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del
presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.
4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' abrogato
dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali.
Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n.
675, concernente "Provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione
e lo sviluppo del settore", e' il seguente:
"Art. 13. - E' costituita una commissione parlamentare
composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati
dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza
proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame
preventivo dei programmi di utilizzazione del 'Fondo' di
cui all'art. 3 e dei programmi di intervento delle
partecipazioni statali.
Fino a quando non saranno diversamente regolate le pro-
cedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione
delle partecipazioni statali, le relative proposte di
nomina sono comunicate alla commissione di cui al presente
articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il
termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali
la Commissione puo' esprimere il proprio parere, il Governo
procede alla nomina definitiva.
Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla
commissione:
i programmi approvati ai sensi del primo comma
dell'articolo precedente;
copia della relazione di cui al nono comma dello stesso
articolo;
relazione illustrativa degli atti ministeriali di
indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di
imprese a partecipazione statale in nuovi settori
produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.
A richiesta della commissione il Ministro per le
partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento
conoscitivo e provvede affinche' presidenti e direttori
generali degli enti di gestione si presentino alla
Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in
ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle
societa' collegate.
Al fine di verificare l'attuazione dei programmi
deliberati e l'andamento della gestione del 'Fondo' di cui
all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione
economica riferisce semestralmente alla Commissione
predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i
provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2".