Art. 26. (Remunerazione dei Fondi di dotazione) 1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entita' e' determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria. 2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 e' determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990. 3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico. 4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' abrogato dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.
Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", e' il seguente: "Art. 13. - E' costituita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del 'Fondo' di cui all'art. 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali. Fino a quando non saranno diversamente regolate le pro- cedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione puo' esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva. Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla commissione: i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente; copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo; relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi. A richiesta della commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinche' presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle societa' collegate. Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del 'Fondo' di cui all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2".