Art. 27. (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici). 1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori. 2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. 3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.
Note all'art. 27: - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione di un'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496". - Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, concerne: "Misure urgenti per la costruzione o l'ammortamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture sportive di base e per la utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore dell'attivita' di interesse turistico". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, concernente "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", e' il seguente: "3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno. 4. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalita' per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3". - La legge 7 agosto 1989, n. 289, concerne: "Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi".