Art. 27.
                       (Imposte sulle giuocate
                      dei concorsi pronostici).
  1.  A  decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  sulle  giuocate  della
presente  legge,  sulle  giuocate  dei concorsi pronostici esercitati
dallo Stato,  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e
dall'Unione  nazionale  incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti
sono  tenuti  a  corrispondere,  all'atto  dell'effettuazione   delle
giuocate  stesse,  un  diritto  fisso  di lire 100 per ogni posta del
giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura  del  65  per
cento  all'Erario  e  del  35  per  cento al monte premi dei concorsi
medesimi.  Su  tale  diritto  fisso  nessuna  somma  e'   dovuta   ai
ricevitori.
  2.  L'ammontare  complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene
versato dagli  enti  gestori  dei  concorsi  pronostici  in  apposito
capitolo  del  bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e
con le modalita' previste per il versamento  dell'imposta  unica  sui
giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
  3.  Delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  2  relative al
concorso pronostici gestito dal  CONI,  una  quota  pari  a  lire  20
miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per
il  finanziamento  degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo  1987,
n. 65, e successive modificazioni.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 3 e 4 dell'articolo 14 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla   legge   12  luglio  1991,  n.  202,  si  applicano  anche  ai
finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.
 
          Note all'art. 27:
             - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione
          di un'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui  concorsi
          pronostici  disciplinati  dal decreto legislativo 14 aprile
          1948, n. 496".
             - Il D.L.  3  gennaio  1987,  n.  2,  concerne:  "Misure
          urgenti  per  la  costruzione  o l'ammortamento di impianti
          sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture
          sportive di base e per la utilizzazione  dei  finanziamenti
          aggiuntivi a favore dell'attivita' di interesse turistico".
             -  Il  testo  dei  commi  3 e 4 dell'art. 14 del D.L. 13
          maggio 1991, n. 151, concernente "Provvedimenti urgenti per
          la finanza pubblica", e' il seguente:
             "3. I mutui previsti da norme speciali con  ammortamento
          a  totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi
          e prestiti viene designata come  unico  ente  finanziatore,
          possono  essere  concessi  anche  dagli  altri  istituti di
          credito, ferma restando la  misura  dell'onere  previsto  a
          carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di
          ammortamento  ventennale  o  decennale  al saggio del 9 per
          cento in ragione d'anno.
             4.  Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con
          il Ministro competente, verranno determinate  condizioni  e
          modalita'  per  l'erogazione del concorso statale di cui al
          comma 3".
             -  La  legge  7   agosto   1989,   n.   289,   concerne:
          "Rifinanziamento  delle  leggi  6  marzo  1987, n. 65, e 21
          marzo  1988,  n.  92,  per  la  realizzazione  di  impianti
          sportivi".