Art. 27.
(Imposte sulle giuocate
dei concorsi pronostici).
1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate della
presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati
dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti
sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle
giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del
giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per
cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi
medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai
ricevitori.
2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene
versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito
capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e
con le modalita' previste per il versamento dell'imposta unica sui
giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al
concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20
miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per
il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo 1987,
n. 65, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai
finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.
Note all'art. 27:
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione
di un'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi
pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496".
- Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, concerne: "Misure
urgenti per la costruzione o l'ammortamento di impianti
sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture
sportive di base e per la utilizzazione dei finanziamenti
aggiuntivi a favore dell'attivita' di interesse turistico".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 14 del D.L. 13
maggio 1991, n. 151, concernente "Provvedimenti urgenti per
la finanza pubblica", e' il seguente:
"3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento
a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi
e prestiti viene designata come unico ente finanziatore,
possono essere concessi anche dagli altri istituti di
credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a
carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di
ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per
cento in ragione d'anno.
4. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro competente, verranno determinate condizioni e
modalita' per l'erogazione del concorso statale di cui al
comma 3".
- La legge 7 agosto 1989, n. 289, concerne:
"Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21
marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti
sportivi".