Art. 28. (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale. 2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonche' gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 e' consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalita' proprie dell'edilizia abitativa pubblica. 4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. 5. La regione approva i piani di cessione degli allogi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilita' degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di hand- icap. 6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire: a) parita' del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protrattro nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto; b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati; c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico; d) facolta' di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del def- icit finanziario. 7. Le alienazioni possono essere effettuate: a) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione: b) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilita'; le modalita' per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. 8. Per tutte le modalita' di cessione il prezzo e' costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari ur- bane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo. 9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni e' gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalita' con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei condomini. 10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora non autorizzate dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo della cessione e' determinato con le modalita' di cui al comma 8. 11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato, su proposta degli enti gestori, purche' tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8. 12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria. 13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente "Norme per l'edilizia residenziale", come modificato dall'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dall'art. 9 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' il seguente: "Art. 18 (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati. L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo art. 36. I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stiputata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo comma, il costo dell'area non potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del socondo comma del medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10". - Il testo dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica", come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' il seguente: "Art. 29. - Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non siano inferiori ai sette decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta' del patrimonio gestito dall'istituto. La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente art. 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa". - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concerne: "Tutela delle cose di interesse artistico".