Art. 28.
                 (Gestione degli alloggi di edilizia
                       residenziale pubblica).
  1.  Sono  alloggi  di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle
norme  della  presente  legge,   quelli   acquisiti,   realizzati   o
recuperati,  a  totale  carico  o con concorso o con contributo dello
Stato o della regione, dallo Stato, da  enti  pubblici  territoriali,
dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP) e dai loro
consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale.
  2. Sono esclusi gli alloggi  di  servizio  oggetto  di  concessione
amministrativa  in  connessione con particolari funzioni attribuite a
pubblici  dipendenti,  nonche'  gli  alloggi  realizzati  con   mutuo
agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni.
  3.  L'alienazione  di  fabbricati costituiti da alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 1 e'  consentita  a  favore  di
assegnatari  in  locazione  esclusivamente  per  il  conseguimento di
finalita' proprie dell'edilizia abitativa pubblica.
  4. Hanno diritto a presentare domanda  di  acquisto  degli  alloggi
posti  in  vendita  coloro  che  alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno in uso un alloggio  a  titolo  di  locazione  da
oltre  un  decennio,  e  che  non  siano in mora con il pagamento dei
canoni e delle spese.
  5. La regione approva i piani di cessione degli allogi  predisposti
dagli  enti  gestori  nel  rispetto  dei  principi di cui al presente
articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilita'  degli
inquilini  che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita
e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di hand-
icap.
  6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al  presente  articolo
saranno  gestiti  direttamente  dalle  amministrazioni proprietarie e
destinati  secondo  le  direttive   impartite   dalle   regioni.   Le
alienazioni devono consentire:
   a)  parita'  del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento
protrattro nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;
   b) reinvestimento dei ricavi in edifici o  aree  edificabili,  per
l'incremento   del  patrimonio  abitativo  pubblico,  mediante  nuove
costruzioni, recupero e programmi integrati;
   c)  reinvestimento  dei  ricavi  in   urbanizzazioni   socialmente
rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;
   d) facolta' di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del def-
icit finanziario.
  7. Le alienazioni possono essere effettuate:
   a)  con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio,
con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari
al 10 per cento del prezzo di cessione:
   b) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio e
iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente
dilazionata, per non piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il
principio di cui al comma 6, lettera  a),  previo  pagamento  di  una
quota  in  contanti  non  inferiore  al  30  per  cento del prezzo di
cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da  parte  dei
locatari  degli  alloggi  di edilizia residenziale pubblica di cui al
comma 1 una quota dei contributi per il  finanziamento  dell'edilizia
agevolata  non  superiore  al  30  per cento delle disponibilita'; le
modalita' per l'accesso  ai  mutui  sono  disposte  con  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
  8.  Per  tutte le modalita' di cessione il prezzo e' costituito dal
valore catastale di cui al decreto  del  Ministro  delle  finanze  27
settembre  1991,  pubblicato  nel supplemento straordinario n. 9 alla
Gazzetta Ufficiale n.  229  del  30  settembre  1991,  relativo  alla
determinazione  delle  tariffe di estimo delle unita' immobiliari ur-
bane  per   l'intero   territorio   nazionale,   ed   ai   successivi
aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.
  9.  L'amministrazione  degli immobili interessati dalle alienazioni
e' gestita dai cessionari. La legge regionale  dispone  le  modalita'
con  cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta
la  propria  assistenza  alla  formazione  ed  al  funzionamento  dei
condomini.
  10.  Sino  all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui
al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto
1977,  n.  513,  e  successive  modificazioni.  Per  le  proposte  di
trasferimento  ancora  non  autorizzate  dalla  regione  alla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  corrispettivo  della
cessione e' determinato con le modalita' di cui al comma 8.
  11.  Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato, su proposta
degli enti gestori, purche' tale proposta  sia  conforme  alla  legge
regionale  o,  in  assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai
criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n.  513,  e
successive  modificazioni.  In  questo  secondo  caso  il  prezzo  di
cessione e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8.
  12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono  esenti
dal  pagamento  dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili
(INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria  sono  esenti
dal  pagamento  degli  oneri  per  l'iscrizione  e  la  cancellazione
ipotecaria.
  13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti  ai  vincoli
di   cui   alla   legge   1›  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 28:
             - Il testo dell'art. 18 della legge 5  agosto  1978,  n.
          457,  concernente "Norme per l'edilizia residenziale", come
          modificato dall'art. 5 del D.L.  23  gennaio  1982,  n.  9,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
          n. 94, e dall'art. 9 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e'
          il seguente:
             "Art. 18 (Beneficiari dei mutui agevolati).  -  I  mutui
          previsti  dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
          programmi di edilizia residenziale  in  aree  comprese  nei
          piani  di  zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
          successive modificazioni e integrazioni e sono concessi  ad
          enti   pubblici   che  intendano  costruire  abitazioni  da
          assegnare   in   proprieta',   a   cooperative  edilizie  a
          proprieta' individuale, ad imprese  di  costruzione  ed  ai
          privati  che intendano costruire la propria abitazione, con
          onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5  per  cento,
          oltre  al  rimborso  del  capitale.  L'onere  a  carico del
          mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo  art.  20,
          in  misura differenziata, a seconda della fascia di reddito
          di  appartenenza,  al  momento  dell'assegazione  per   gli
          alloggi  realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
          a proprieta' individuale,  dell'acquisto  per  gli  alloggi
          realizzati   da   imprese   di  costruzione,  dell'atto  di
          liquidazione finale  del  mutuo  per  quelli  costruiti  da
          privati.
             L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e
          il  relativo  frazionamento  dei  mutui  ovvero  l'atto  di
          liquidazione finale,  nel  caso  di  alloggi  costruiti  da
          privati,  devono  essere effettuati, rispettivamente, entro
          due anni ed entro sei mesi  dalla  data  d'ultimazione  dei
          lavori,  a  pena  di decadenza dal beneficio dei contributi
          sugli interessi  di  preammortamento  previsto  al  secondo
          comma del successivo art. 36.
             I  mutui  di  cui al primo comma possono essere concessi
          altresi' a comuni  ed  a  istituti  autonomi  per  le  case
          popolari,  che  intendano costruire abitazioni da assegnare
          in locazione nonche' a cooperative  edilizie  a  proprieta'
          indivisa.  In  tali  casi l'onere a carico dei mutuatari e'
          del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
          Gli interventi assistiti dai contributi  di  cui  al  primo
          comma del presente articolo sono destinati per programmi da
          realizzarsi  anche  fuori  dell'ambito dei piani di zona di
          cui alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  ovvero  fuori  delle  aree
          delimitate ai sensi dell'art. 51, legge 22 ottobre 1971, n.
          865, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  quando
          siano  esaurite  le  aree  all'interno  dei piani di zona e
          delle delimitazioni predette.
             Gli interventi al di fuori delle aree di  cui  al  comma
          precedente  devono, in ogni caso, essere realizzati in base
          a convenzione stiputata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il  limite
          di  lire  24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo
          comma, il costo dell'area non potra'  essere  computato  in
          misura   superiore   a  quello  determinato  dai  parametri
          definiti dalla regione  ai  sensi  del  socondo  comma  del
          medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
             -  Il  testo  dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n.
          513, concernente "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione
          dei programmi  in  corso,  finanziamento  di  un  programma
          straordinario  e  canone  minimo dell'edilizia residenziale
          pubblica", come  modificato  dall'art.  52  della  legge  5
          agosto 1978, n. 457, e' il seguente:
             "Art. 29. - Su proposta motivata del competente istituto
          autonomo  per le case popolari, la regione puo' autorizzare
          il  trasferimento  in  proprieta'  agli  assegnatari  degli
          alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  compresi  in
          edifici  nei  quali  i  trasferimenti gia' perfezionati non
          siano inferiori ai  sette  decimi  della  loro  consistenza
          complessiva  o  la  cui cessione sia utile per una migliore
          gestione del patrimonio amministrato, a condizione che  gli
          alloggi,  per  la  loro  consistenza ed ubicazione, abbiano
          scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del  15  per
          cento,  al  netto  degli  alloggi  in  corso di cessione in
          proprieta' del patrimonio gestito dall'istituto.
             La cessione avviene alle condizioni e con  le  modalita'
          previste   dal   precedente   art.  28.  Il  valore  venale
          dell'alloggio e'  determinato  al  momento  della  cessione
          stessa".
             -  La  legge  1› giugno 1939, n. 1089, concerne: "Tutela
          delle cose di interesse artistico".