Art. 28.
(Gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica).
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle
norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o
recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello
Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro
consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale.
2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione
amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a
pubblici dipendenti, nonche' gli alloggi realizzati con mutuo
agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni.
3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 1 e' consentita a favore di
assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di
finalita' proprie dell'edilizia abitativa pubblica.
4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi
posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da
oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei
canoni e delle spese.
5. La regione approva i piani di cessione degli allogi predisposti
dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui al presente
articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilita' degli
inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita
e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di hand-
icap.
6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo
saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e
destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le
alienazioni devono consentire:
a) parita' del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento
protrattro nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;
b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per
l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove
costruzioni, recupero e programmi integrati;
c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente
rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;
d) facolta' di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del def-
icit finanziario.
7. Le alienazioni possono essere effettuate:
a) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio,
con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari
al 10 per cento del prezzo di cessione:
b) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio e
iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente
dilazionata, per non piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il
principio di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una
quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di
cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei
locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al
comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia
agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilita'; le
modalita' per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Per tutte le modalita' di cessione il prezzo e' costituito dal
valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27
settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla
determinazione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari ur-
bane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi
aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.
9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni
e' gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalita'
con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta
la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei
condomini.
10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui
al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto
1977, n. 513, e successive modificazioni. Per le proposte di
trasferimento ancora non autorizzate dalla regione alla data di
entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo della
cessione e' determinato con le modalita' di cui al comma 8.
11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato, su proposta
degli enti gestori, purche' tale proposta sia conforme alla legge
regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai
criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e
successive modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di
cessione e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8.
12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti
dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili
(INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria sono esenti
dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione
ipotecaria.
13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n.
457, concernente "Norme per l'edilizia residenziale", come
modificato dall'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, e dall'art. 9 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e'
il seguente:
"Art. 18 (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui
previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad
enti pubblici che intendano costruire abitazioni da
assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a
proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed ai
privati che intendano costruire la propria abitazione, con
onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento,
oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del
mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20,
in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito
di appartenenza, al momento dell'assegazione per gli
alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi
realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di
liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e
il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di
liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da
privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro
due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei
lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi
sugli interessi di preammortamento previsto al secondo
comma del successivo art. 36.
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi
altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case
popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare
in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta'
indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e'
del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo
comma del presente articolo sono destinati per programmi da
realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree
delimitate ai sensi dell'art. 51, legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando
siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e
delle delimitazioni predette.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma
precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base
a convenzione stiputata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite
di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo
comma, il costo dell'area non potra' essere computato in
misura superiore a quello determinato dai parametri
definiti dalla regione ai sensi del socondo comma del
medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
- Il testo dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n.
513, concernente "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione
dei programmi in corso, finanziamento di un programma
straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale
pubblica", come modificato dall'art. 52 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e' il seguente:
"Art. 29. - Su proposta motivata del competente istituto
autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare
il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in
edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non
siano inferiori ai sette decimi della loro consistenza
complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore
gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli
alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano
scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15 per
cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in
proprieta' del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalita'
previste dal precedente art. 28. Il valore venale
dell'alloggio e' determinato al momento della cessione
stessa".
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concerne: "Tutela
delle cose di interesse artistico".