Art. 29.
(Modifica all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250).
1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge
14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono
inserite le seguenti: ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno
1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento".
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi
annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 29:
- Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della
legge 14 agosto 1991, n. 278, concernente "Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa", risulta, dopo le modifiche apportate dalla
presente legge, essere il seguente:
"10. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese
editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data
del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un
ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero
abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un
rappresentante in un ramo del Parlamento, e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i
quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".