Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). 1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 29: - Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, concernente "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa", risulta, dopo le modifiche apportate dalla presente legge, essere il seguente: "10. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".