Art. 29.
                (Modifica all'articolo 3 della legge
                       7 agosto 1990, n. 250).
  1.  All'alinea  del  comma  10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2,  della  legge
14  agosto  1991,  n.  278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono
inserite le seguenti: ovvero abbiano, alla stessa data del 30  giugno
1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento".
  2.  All'onere  derivante  dal  comma 1, valutato in lire 5 miliardi
annui a decorrere  dal  1992,  si  provvede  con  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 29:
             - Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto
          1990, n.  250, come sostituito dall'art. 1, comma 2,  della
          legge  14 agosto 1991, n. 278, concernente "Provvidenze per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia  agli  utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art.  11  della
          legge  stessa",  risulta, dopo le modifiche apportate dalla
          presente legge, essere il seguente:
             "10. A decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  quotidiani  o periodici che, anche attraverso
          esplicita menzione riportata in testata,  risultino  essere
          organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data
          del  30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un
          ramo  del  Parlamento  e  nel  Parlamento  europeo,  ovvero
          abbiano,  alla  stessa  data del 30 giugno 1991, piu' di un
          rappresentante in un ramo del Parlamento, e' corrisposto:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a  lire  2  miliardi  e  500  milioni  per  i
          quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
               b)   un  contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri previsti dal comma 8, per i  quotidiani,  ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;  per   i   suddetti   periodici   viene   comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".