Art. 30.
(Modifica all'articolo 5 della legge 2
gennaio 1991, n. 1).
1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive
modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia
esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o
rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di
almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia
trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".
Nota all'art. 30:
- Il testo del comma 8 dell'art. 5 della legge 2 gennaio
1991, n. 1, concernente "Disciplina dell'attivita' di
intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari", a seguito delle
modifiche apportate dalla presente legge, risulta essere il
seguente:
"8. La CONSOB prescrive con uno piu' regolamenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) le modalita' per la costituzione delle commissioni
regionali e le disposizioni per il loro funzionamento;
b) le modalita' di formazione dell'albo di cui al
comma 5 e le forme di pubblicita' dello stesso;
c) i requisiti di onorabilita' e professionalita'
necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che
in relazione alla specifica attivita' devono essere
proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli
enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneita'
che dovra' essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni
camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in
sede di prima applicazione, l'esame dovra' essere indetto
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 (albo unico
nazionale dei promotori di servizi finanziari, n.d.r.) di
chi, fermo restando il requisito della onorabilita',
esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'attivita' per
incarico di societa' autorizzate dalla CONSOB ai sensi
dell'art. 18- ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216
del 1974, e successive modificazioni e integrazioni o abbia
esercitato le funzioni di collaboratore autonomo,
procuratore o rappresentante alle grida di agente di
cambio, per un periodo di almeno due anni, perche' risulti
censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati
anagrafici e l'oggetto dell'attivita' alla CONSOB;
l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine
stabilito dai regolamenti di cui al presente comma;
f) le regole di presentazione e di comportamento che i
promotori di servizi finanziari devono osservare nei
rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse
dei risparmiatori;
g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i
procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei
promotori di servizi finanziari che vi'olano le regole di
cui alla lettera f) si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni;
h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le
quali si applicano le sanzioni della sospensione o della
cancellazione dall'albo di cui al comma 5;
i) l'importo del contributo alle spese di tenuta
dell'albo di cui al comma 5 da versare al momento di
presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui
al comma 5, nonche' l'importo del diritto annnuo".