Art. 30.
               (Modifica all'articolo 5 della legge 2
                        gennaio 1991, n. 1).
  1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991,
n.   1,  dopo  le  parole:  "legge  n.  216  del  1974  e  successive
modificazioni e integrazioni" sono inserite  le  seguenti:  "o  abbia
esercitato  le  funzioni  di  collaboratore  autonomo,  procuratore o
rappresentante alle grida di agente di  cambio,  per  un  periodo  di
almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia
trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".
 
          Nota all'art. 30:
             - Il testo del comma 8 dell'art. 5 della legge 2 gennaio
          1991,  n.    1,  concernente  "Disciplina dell'attivita' di
          intermediazione       mobiliare       e        disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari", a seguito delle
          modifiche apportate dalla presente legge, risulta essere il
          seguente:
             "8.  La  CONSOB  prescrive  con  uno piu' regolamenti da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
              a) le modalita' per la costituzione  delle  commissioni
          regionali e le disposizioni per il loro funzionamento;
               b)  le  modalita'  di  formazione  dell'albo di cui al
          comma 5 e le forme di pubblicita' dello stesso;
               c) i  requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'
          necessari  per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che
          in  relazione  alla  specifica  attivita'   devono   essere
          proporzionati  a  quelli prescritti per gli esponenti degli
          enti creditizi ai sensi del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   27   giugno   1985,   n.   350,  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
               d) la cadenza almeno annuale dell'esame  di  idoneita'
          che dovra' essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni
          camera  di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in
          sede di prima applicazione, l'esame dovra'  essere  indetto
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge;
               e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 (albo unico
          nazionale dei promotori di servizi finanziari,  n.d.r.)  di
          chi,   fermo  restando  il  requisito  della  onorabilita',
          esercita effettivamente da almeno due anni,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, l'attivita' per
          incarico di societa'  autorizzate  dalla  CONSOB  ai  sensi
          dell'art.  18- ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974,
          convertito, con modificazioni, dalla citata  legge  n.  216
          del 1974, e successive modificazioni e integrazioni o abbia
          esercitato   le   funzioni   di   collaboratore   autonomo,
          procuratore  o  rappresentante  alle  grida  di  agente  di
          cambio,  per un periodo di almeno due anni, perche' risulti
          censito quale persona  fisica  e  abbia  trasmesso  i  dati
          anagrafici   e   l'oggetto   dell'attivita'   alla  CONSOB;
          l'iscrizione  avviene su domanda dell'interessato, che deve
          essere presentata, a pena di decadenza,  entro  il  termine
          stabilito dai regolamenti di cui al presente comma;
               f) le regole di presentazione e di comportamento che i
          promotori   di  servizi  finanziari  devono  osservare  nei
          rapporti con la clientela, al fine di tutelare  l'interesse
          dei risparmiatori;
               g)   i  sistemi  di  controllo  sui  comportamenti,  i
          procedimenti disciplinari  e  le  sanzioni;  a  carico  dei
          promotori  di  servizi finanziari che vi'olano le regole di
          cui alla lettera f) si applica la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni;
               h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le
          quali  si  applicano  le sanzioni della sospensione o della
          cancellazione dall'albo di cui al comma 5;
               i) l'importo  del  contributo  alle  spese  di  tenuta
          dell'albo  di  cui  al  comma  5  da  versare al momento di
          presentazione della domanda di iscrizione all'albo  di  cui
          al comma 5, nonche' l'importo del diritto annnuo".