Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1). 1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".
Nota all'art. 30: - Il testo del comma 8 dell'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari", a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, risulta essere il seguente: "8. La CONSOB prescrive con uno piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: a) le modalita' per la costituzione delle commissioni regionali e le disposizioni per il loro funzionamento; b) le modalita' di formazione dell'albo di cui al comma 5 e le forme di pubblicita' dello stesso; c) i requisiti di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che in relazione alla specifica attivita' devono essere proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni; d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneita' che dovra' essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in sede di prima applicazione, l'esame dovra' essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 (albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari, n.d.r.) di chi, fermo restando il requisito della onorabilita', esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attivita' per incarico di societa' autorizzate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 18- ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, perche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita' alla CONSOB; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dai regolamenti di cui al presente comma; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori; g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che vi'olano le regole di cui alla lettera f) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni; h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dall'albo di cui al comma 5; i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo di cui al comma 5 da versare al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 5, nonche' l'importo del diritto annnuo".