Art. 31. (Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1). 1. All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la parola: "possono" e' sostituita dalla seguente: "devono".
Nota all'art. 31: - Il testo del comma 13 dell'art. 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari", a seguito della modifica apportata dalla presente legge, risulta essere il seguente: "13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare devono assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno la propria sede sociale".