Art. 31.
               (Modifica all'articolo 18 della legge 2
                        gennaio 1991, n. 1).
  1.  All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la
parola: "possono" e' sostituita dalla seguente: "devono".
 
          Nota all'art. 31:
            - Il testo del  comma  13  dell'art.  18  della  legge  2
          gennaio 1991, n.  1, concernente "Disciplina dell'attivita'
          di     intermediazione     mobiliare     e     disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari", a seguito della
          modifica apportata dalla presente legge, risulta essere  il
          seguente:  "13. Anche in deroga alle norme sul collocamento
          ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare  devono
          assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa,
          il  personale  iscritto  all'elenco  di  cui  al  comma 11,
          relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno  la
          propria sede sociale".