Art. 31.
(Modifica all'articolo 18 della legge 2
gennaio 1991, n. 1).
1. All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la
parola: "possono" e' sostituita dalla seguente: "devono".
Nota all'art. 31:
- Il testo del comma 13 dell'art. 18 della legge 2
gennaio 1991, n. 1, concernente "Disciplina dell'attivita'
di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari", a seguito della
modifica apportata dalla presente legge, risulta essere il
seguente: "13. Anche in deroga alle norme sul collocamento
ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare devono
assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa,
il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11,
relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno la
propria sede sociale".