Art. 26.
       (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni
         della circolazione di autoveicoli: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 90/618/CEE dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che  assicurano  in
regime  di  liberta'  di  servizi  i  rischi  del  ramo n. 10, di cui
all'allegato I alla legge 10  giugno  1978,  n.  295,  diversi  dalla
responsabilita' del vettore:
  1)  di rendere noto alle autorita' competenti il nome e l'indirizzo
del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo
da parte delle vittime  e  dei  terzi  aventi  diritto,  in  caso  di
incidenti  provocati  nel  territorio  della  Repubblica  ad opera di
autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;
  2) di indicare il nome  e  l'indirizzo  del  suddetto  responsabile
nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;
  3)  di  presentare  una dichiarazione da cui risulti che le imprese
stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.
242,  e  contribuiscono  al  Fondo  di  garanzia per le vittime della
strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modifiche e integrazioni;
  b) puo' essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie
operanti  nel  territorio  della  Repubblica  in  regime  di   libera
prestazione  di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo
n. 10 dell'allegato I alla legge 10  giugno  1978,  n.  295,  debbano
costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il
controllo    del    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente  alle  leggi
vigenti  secondo  il  regime  applicabile in via transitoria ai sensi
dell'articolo 11 della direttiva;
  c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra i  consumatori,
l'attuazione   della   direttiva   dovra'   essere   coordinata   con
disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.
 
          Note all'art. 26:
            - La legge 10 giugno 1978, n. 295,  e'  stata  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 176 del 26 giugno 1978. L'allegato I
          concerne:
                                                          "ALLEGATO I
          A) Classificazione dei rischi per ramo:
            1) Infortuni (compresi gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali):
            prestazioni forfettarie;
            indennita' temporanee;
            forme miste;
            persone trasportate.
            2) Malattia:
            prestazioni forfettarie;
            indennita' temporanee;
            forme miste.
            3)   Corpi   di   veicoli   terrestri   (esclusi   quelli
          ferroviari):
            ogni danno subito da:
            veicoli terrestri automotori;
            veicoli terretri non automotori.
            4) Corpi di veicoli ferroviari:
            ogni danno subito da veicoli ferroviari.
            5) Corpi di veicoli aerei:
            ogni danno subito da veicoli aerei.
            6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
            ogni danno subito da:
            veicoli fluviali;
            veicoli lacustri;
            veicoli marittimi.
            7) Merci trasportate  (compresi  merci,  bagagli  e  ogni
          altro bene):
            ogni  danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,
          indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.
            8) Incendio ed elementi naturali:
            ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei
          rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
            incendio;
            esplosione;
            tempesta;
            elementi naturali diversi dalla tempesta;
            energia nucleare;
            cedimento del terreno.
            9) Altri danni ai beni:
            ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei
          rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla  grandine  o  dal  gelo,
          nonche'  da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
          da quelli compresi al n. 8.
            10) R.C. autoveicoli terrestri:
            ogni responsabilita' risultante dall'uso  di  autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore).
            11) R.C. aeromobili:
            ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore).
            12) R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
            ogni   responsabilita'  risultante  dall'uso  di  veicoli
          fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
          del vettore).
            13) R.C. generale:
            ogni responsabilita'  diversa  da  quelle  menzionate  ai
          numeri 10, 11 e 12.
            14) Credito:
            perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
            credito all'esportazione;
            vendita a rate;
            credito ipotecario;
            credito agricolo.
            15) Cauzione:
            cauzione diretta;
            cauzione indiretta.
            16) Perdite pecuniarie di vario genere:
            rischi relativi all'occupazione;
            insufficienza di entrate (generale);
            intemperie;
            perdite di utili;
            persistenza di spese generali;
            spese commerciali impreviste;
            perdita di valore venale;
            perdita di fitti e di redditi;
            perdite   commerciali   indirette   diverse   da   quelle
          menzionate precedentemente;
            perdite pecuniarie non commerciali;
            altre perdite pecuniarie.
            17) Tutela giudiziaria:
            i  rischi  compresi  in  un  ramo  non   possono   essere
          classificati  in  un altro ramo, salvo nei casi contemplati
          al punto C).
          B)     Denominazione      dell'autorizzazione      concessa
          contemporaneamente per piu' rami.
            Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:
            a)  i  rami  numeri  1  e  2,  viene  rilasciata sotto la
          denominazione "Infortuni e malattia";
            b) i rami numeri 1, quarto trattino, 3,  7  e  10,  viene
          rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto";
            c)  i rami numeri 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene
          rilasciato sotto la denominazione "Assicurazioni  marittime
          e trasporti";
            d)  i  rami  numeri  1,  quarto trattino, 5, 7 e 11 viene
          rilasciata   sotto    la    denominazione    "Assicurazioni
          aeronautiche";
            e)  i  rami  numeri  8  e  9,  viene  rilasciata sotto la
          denominazione "Incendio ed altri danni ai beni";
            f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata  sotto
          la denominazione "Responsabilita' civile";
            g)  i  rami  numeri  14  e  15, viene rilasciata sotto la
          denominazione "Credito e cauzione";
            h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la  denominazione
          "tutti  i  rami  danni";  tale  denominazione  deve  essere
          comunicata agli altri Stati membri ed alla commissione.
          C) Rischi accessori.
            L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio
          principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,
          puo' ugualmente garantire rischi compresi in un altro  ramo
          senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi,
          quando i medesimi:
            sono connessi con il rischio principale;
            riguardano    l'oggetto   coperto   contro   il   rischio
          principale;
            sono  garantiti  dallo  stesso  contratto  che  copre  il
          rischio principale.
            Tuttavia,  i  rischi  compresi nei rami numeri 14 e 15 di
          cui al punto A), non possono essere considerati come rischi
          accessori di altri rami".
            - La legge 7 agosto 1990, n.  242,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
          del 20 agosto 1990.
            - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata  pubblicata
          nella  Gazzetta    Ufficiale della Repubblica italiana n. 2
          del 3 gennaio 1970. L'art. 19 recita:
            "Art. 19. - E'  costituito  presso  l'Istituto  nazionale
          delle  assicurazioni  un  "Fondo di garanzia per le vittime
          della strada", per il risarcimento dei danni causati  dalla
          circolazione  dei veicoli o dei natanti per i quali a norma
          della presente legge vi e'  obbligo  di  assicurazione  nei
          casi in cui:
            a)  il  sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante
          non identificato;
            b)  il  veicolo  o  natante  non   risulti   coperto   da
          assicurazione;
            c)  il  veicolo o natante risulti assicurato, con polizza
          facente parte del portafoglio italiano, presso una  impresa
          la  quale  al  momento  del  sinistro, si trovi in stato di
          liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente.
            Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a)   e   b),   il
          risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle
          ipotesi  di  cui  alla lettera c) e' dovuto il risarcimento
          per i danni alle persone nonche' per i danni alle  cose  il
          cui  ammontare  sia superiore a lire 100.000 e per la parte
          eccedente tale ammontare.
            La liquidazione  dei  danni  e'  effettuata  dall'impresa
          designata  a norma del successivo art. 20 per il territorio
          in cui il sinistro e' avvenuto.
            L'eventuale azione per il  risarcimento  del  danno  deve
          essere esercitata nei confronti della stessa impresa.
            L'Istituto   nazionale   delle   assicurazioni,  gestione
          autonoma del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada",  puo'  intervenire nel processo, anche in grado di
          appello".