Art. 28.
    (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di
   assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante
   dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione
                       soggettiva della garanzia)
  1.  L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici
derivanti dal contratto di  assicurazione  obbligatoria  stipulato  a
norma   della   presente   legge   il  solo  conducente  del  veicolo
responsabile del sinistro.
  2.  Ferme  restando  la  disposizione  di  cui  al  secondo   comma
dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non
sono  inoltre  considerati  terzi  e  non  hanno  diritto ai benefici
derivanti dai contratti di  assicurazione  stipulati  a  norma  della
presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
  a)  i  soggetti  di  cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice
civile;
  b)  il  coniuge  non  legalmente  separato,  gli  ascendenti  e   i
discendenti  legittimi,  naturali  o  adottivi dei soggetti di cui al
comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli  affiliati  e
gli  altri  parenti  e affini fino al terzo grado di tutti i predetti
soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  c) ove l'assicurato sia una  societa',  i  soci  a  responsabilita'
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b)".
 
          Nota all'art. 28:
            -  La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del
          3 gennaio 1970. L'art. 4 recitava:
            "Art. 4. - Non sono considerati terzi e non hanno diritto
          ai  benefici  derivanti  dai  contratti  di   assicurazione
          obbligatoria stipulati a norma della presente legge:
            a)  tutti  coloro  la  cui  responsabilita'  deve  essere
          coperta dall'assicurazione;
            b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti  legittimi,
          naturali  o adottivi delle persone indicate alla lettera a)
          nonche' gli affilati e gli altri parenti e affini  fino  al
          terzo  grado  delle  stesse  persone,  quando convivano con
          queste  o  siano  a  loro  carico  in  quanto  l'assicurato
          provvede  abitualmente  al loro mantenimento.  L'esclusione
          tuttavia  non  opera  quando   le   dette   persone   siano
          trasportate  dai  veicoli  destinati  a uso pubblico, dagli
          autobus destinati a uso privato e dai vecioli a uso privato
          da noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati
          al  trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati
          al trasporto  di  persone  ovvero  da  natanti  adibiti  al
          servizio pubblico;
            c)  le  persone  trasportate,  salvo  quanto  disposto al
          secondo comma dell'art. 1;
            d)  ove  l'assicurato  sia  una  societa',   i   soci   a
          responsabilita'  illimitata e le persone che si trovano con
          questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".