Art. 29. (Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri) 1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e suc- cessive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".
Nota all'art. 29: - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1970.