Art. 31. (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada) 1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose".
Nota all'art. 31: - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1970. L'art. 19 recitava: "Art. 19. - E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) e' dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a L. 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello". - La legge 22 ottobre 1986, n. 742, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 7 novembre 1986. L'art. 3 recita: "Art. 3 (Definizione dell'unita' di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attivita' e del capitale sotto rischio). - 1. Agli effetti della presente legge si intende per: a) 'unita' di conto europea (ECU)' quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee; b) 'conguenza' la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attivita' rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta; c) 'localizzazione' delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; d) 'capitale sotto rischio' il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale".