Art. 33.
       (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione
                 diretta sulla vita: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 90/619/CEE dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  a) potra' essere previsto che l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo (ISVAP), in base ai
poteri conferitigli dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576,  28  novembre
1984,  n. 792, e 9 gennaio 1991, n. 20, ottenga tutte le informazioni
in merito ai contratti detenuti dagli intermediari;
  b) verra' fatto obbligo alle imprese di  assicurazione  comunitarie
che  intendono  assumere  contratti  di  assicurazione  sulla vita in
libera prestazione di servizi nel  territorio  della  Repubblica,  ai
sensi   dell'articolo   12  della  direttiva,  di  chiedere  apposita
autorizzazione  amministrativa  al   Ministro   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato, esibendo contestualmente alla domanda
la documentazione di cui all'articolo 12 della direttiva;
  c)  verra'  imposto  alle  imprese  di  assicurazione   comunitarie
operanti  nel  territorio  della  Repubblica  nelle forme di cui alla
lettera  b)  di  sottoporre  all'ISVAP,  ai  fini  della   preventiva
approvazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  le  condizioni generali e speciali di polizza e le
tariffe che si propongono di applicare;
  d) si fara' obbligo alle imprese di assicurazione  comunitarie  che
si  propongono di operare nel territorio della Repubblica nelle forme
di cui alla lettera b) di redigere in lingua italiana sia i documenti
amministrativi  e  contrattuali  richiesti  per  poter  accedere   al
mercato, sia quelli che utilizzeranno nell'esercizio dell'attivita';
  e)  potra'  essere  previsto  il potere dell'ISVAP di chiedere alle
imprese  di  assicurazione  comunitarie  che  assumono  contratti  di
assicurazione  sulla  vita  in  libera  prestazione  di  servizi  nel
territorio  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo   13   della
direttiva, la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni
generali  e  speciali  di  polizza  e  delle  tariffe  che  intendono
utilizzare,  senza  che  cio'   possa   costituire   una   condizione
preliminare all'esercizio dell'attivita';
  f)  sara'  previsto  che  le  imprese  di assicurazione comunitarie
stabilite nel  territorio  della  Repubblica  assumano  contratti  di
assicurazione  sulla  vita in libera prestazione di servizi, ai sensi
dell'articolo 12 della direttiva, solo nei rami  assicurativi  per  i
quali le imprese stesse non sono autorizzate a praticare attraverso i
propri stabilimenti ubicati in Italia;
  g)   verra'  imposto  alle  imprese  di  assicurazione  comunitarie
operanti nel territorio della Repubblica  in  libera  prestazione  di
servizi,   di   designare  un  proprio  rappresentante,  residente  o
stabilito  in  Italia,  incaricato  dell'adempimento  degli  obblighi
fiscali  inerenti  ai  contratti  di  assicurazione da esse assunti e
della tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a  provare  tali
adempimenti;
  h) potranno essere emanate norme dirette ad attuare la direttiva in
modo   coordinato   con   disposizioni   specifiche  dell'ordinamento
nazionale; saranno altresi'  esercitate  le  opzioni  previste  dalla
direttiva  stessa, anche al fine di evitare disparita' di trattamento
fra i consumatori.
 
          Note all'art. 33:
            - La direttiva CEE n. 90/619 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 330 del 29
          novembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 3 del  10  gennaio  1991,  2a  serie
          speciale.
            -  La  legge  12 agosto 1982, n. 576, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  229
          del 20 agosto 1982.
            -  La legge 28 novembre 1984, n. 792, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  329
          del 29 novembre 1984.
            -  La  legge  9  gennaio 1981, n. 20, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  18
          del 22 gennaio 1991.