Art. 21.
  1. La lista conterra' prioritariamente i soggetti che hanno  emesso
fatture  per  operazioni  inesistenti,  che hanno utilizzato oltre il
limite  consentito  il  plafond  all'esportazione  per  acquisti   in
sospensione  d'imposta, che siano incorsi nelle sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  e,
per  gli  uffici  del  Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette, prevalentemente soggetti che abbiano svolto nei  tre  anni
precedenti anche operazioni di interscambio con Paesi terzi.