Art. 21. 1. La lista conterra' prioritariamente i soggetti che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, che hanno utilizzato oltre il limite consentito il plafond all'esportazione per acquisti in sospensione d'imposta, che siano incorsi nelle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, prevalentemente soggetti che abbiano svolto nei tre anni precedenti anche operazioni di interscambio con Paesi terzi.