Art. 15. 
  1.  Il  Ministero  della  sanita'  raccoglie  i   dati   statistici
sull'utilizzazione di  animali  a  fini  sperimentali  in  base  agli
elementi  contenuti  nelle   richieste   di   autorizzazione,   nelle
comunicazioni  ricevute  nonche'  nelle  relazioni  presentate  e  li
pubblica  almeno  ogni  tre  anni  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. I dati statistici concernono: 
   a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti; 
    b) il numero degli animali di cui alla lettera a),  suddivisi  in
categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui  all'art.
3; 
    c) il numero degli animali di cui alla lettera  a)  suddivisi  in
categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti  richiesti  dalle
legge vigenti. 
  3. Non  devono  essere  pubblicate  le  informazioni  pervenute  in
applicazione del presente decreto  quando  rivestono  un  particolare
interesse commerciale.