Art. 16. 
  1.  Al  fine  di  evitare  inutili  ripetizioni  degli  esperimenti
destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a  disposizioni
comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro  della
sanita', tramite  l'Istituto  superiore  di  sanita'  secondo  quanto
previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: 
    a) considera, per quanto  possibile,  validi  i  dati  risultanti
dagli esperimenti eseguiti nel territorio di  altro  Stato  membro  a
meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere  la  sa-
lute pubblica e la sicurezza; 
    b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego
di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie. 
    c)  adotta,  avvalendosi   secondo   le   rispettive   competenze
dell'Istituto superiore di sanita' e  della  Direzione  generale  dei
servizi   veterinari,   metodi   alternativi   per   l'ottimizzazione
dell'impiego degli animali. 
  2. Il  Ministro  della  sanita'  comunica  alla  Commissione  delle
Comunita' europee informazioni sulla legislazione  e  sulle  pratiche
amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli
obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonche'
informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e
sulle  autorizzazioni  o   su   ogni   altro   elemento   di   ordine
amministrativo concernente detti esperimenti.