Art. 17. 1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanita' umana e animale ed alla salubrita' dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile: a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale; b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi; c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi; d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali; e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi. 2. Il Ministro della sanita' con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.