Art. 18. 1. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie. 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto puo' modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici. 3. Il Ministro della sanita' adotta con proprio decreto misure piu' rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.