Art. 20. 
  1. Le disposizioni  della  legge  12  giugno  1931,  n.  924,  come
modificata dalla legge 1° maggio 1941,  n.  615,  sono  abrogate,  ad
esclusione dell'art. 1, commi I e III. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
 
                               COSSIGA 
    

                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio dei Ministri
                                   ROMITA,    Ministro     per     il
                                   coordinamento   delle    politiche
                                   comunitarie
                                   DE MICHELIS, Ministro degli affari
                                   esteri
                                   MARTELLI,  Ministro  di  grazia  e
                                   giustizia
                                   CARLI, Ministro del tesoro
                                   DE LORENZO, Ministro della sanita'
                                   RUBERTI, Ministro dell'Universita'
                                   e  della  ricerca  scientifica   e
                                   tecnologica

    
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI