Art. 26. 
     (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni 
della circolazione di autoveicoli: criteri di delega) 
 
  1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  90/618/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
  a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che  assicurano  in
regime di liberta' di  servizi  i  rischi  del  ramo  n.  10  di  cui
all'allegato I alla legge  10  giugno  1978,  n.  295  diversi  dalla
responsabilita' del vettore: 
    1)  di  rendere  noto  alle  autorita'  competenti  il   nome   e
l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile  delle  richieste
di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi  diritto,  in
caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad  opera
di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati; 
    2) di indicare il nome e l'indirizzo  del  suddetto  responsabile
nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali; 
    3) di presentare una dichiarazione di cui risulti che le  imprese
stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.
242, e contribuiscono al Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990  e
successive modifiche e integrazioni; 
    b)  puo'  essere  previsto  che  le  imprese   di   assicurazione
comunitarie operanti nel territorio della  Repubblica  in  regime  di
libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di  ccui
al ramo n. 10 dell'allegato I alla  legge  10  giugno  1978  n.  295,
debbano costituire le riserve tecniche relativi a tali  assicurazioni
sotto il controllo  del  Ministero  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente  alle  leggi
vigenti secondo il regime applicabile in  via  transitoria  ai  sensi
dell'articolo 11 della direttiva; 
    c)  al  fine  di  evitare  disparita'  di   trattamento   tra   i
consumatori, l'attuazione della direttiva  dovra'  essere  coordinata
con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.