Art. 27. (Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate) 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto".