Art. 27. 
(Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE  in  materia  di
assicurazione obbligatoria per la  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  Persone
                            trasportate) 
   1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita'  per  i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in
base al quale e' effettuato il trasporto".