Art. 30 
                       (Massimali di garanzia) 
 
  1.  Per  l'adempimento  dell'obbligo  di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, il contratto deve essere  stipulato  per  somme
non inferiori, per  ciascun  sinistro  indipendentemente  dal  numero
delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con  decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto
sara' stabilita  la  data  dalla  quale  i  nuovi  massimali  avranno
applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24
dicembre 1969, n. 990. 
  2. Le somme fissate a norma del comma  1  possono  essere  variate,
sempre con decreto del Presidente della Repubblica,  da  emanarsi  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, tenuto conto  anche  delle  variazioni  dell'indice
generale  dei   prezzi   al   consumo   desunte   dalle   rilevazioni
dell'Istituto nazionale di statistica. 
  3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti
dalla vigente normativa comunitaria.