Art. 31. (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada) 1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose".