Art. 31. 
   (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada) 
   1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il  risarcimento  e'  dovuto
solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il
risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per  i  danni
alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in  lire  di
500 unita' di conto europee di cui  all'articolo  3  della  legge  22
ottobre 1986, n. 742,  e  per  la  parte  eccedente  tale  ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto  per  i
danni alla persona nonche' per i danni alle cose".