Art. 16. 
                (Programmi integrati di intervento). 
   1. Al fine di riqualificare il tessuto  urbanistico,  edilizio  ed
ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati.
Il programma integrato e' caratterizzato dalla presenza di pluralita'
di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie  di  intervento,
ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una  dimensione  tale  da
incidere sulla riorganizzazione urbana e dal  possibile  concorso  di
piu' operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 
   2.  Soggetti  pubblici  e  privati,  singolarmente  o  riuniti  in
consorzio o associati fra  di  loro,  possono  presentare  al  comune
programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte  edificate  o
da  destinare  anche  a  nuova  edificazione  al  fine   della   loro
riqualificazione urbana ed ambientale. 
   3. I programmi di cui al  presente  articolo  sono  approvati  dal
consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della  legge
28 gennaio 1977, n. 10. 
   4. Qualora il programma sia in contrasto con le  previsioni  della
strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio
comunale e' soggetta alle osservazioni da parte di  associazioni,  di
cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla
data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso
pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con  le  relative
osservazioni e' trasmesso  alla  regione  entro  i  successivi  dieci
giorni. La regione provvede alla approvazione  o  alla  richiesta  di
modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali
si intende approvato. 
   5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n.
97, qualora il programma contenga  la  disposizione  planovolumetrica
degli edifici, la densita' fondiaria di questi puo' essere diversa da
quella preesistente purche' non sia superata la densita'  complessiva
preesistente dell'intero ambito del programma, nonche'  nel  rispetto
del limite dell'altezza massima preesistente  nell'ambito.  Non  sono
computabili i volumi eseguiti senza licenza  o  concessione  edilizia
ovvero in difformita' totale dalla stessa  o  in  base  a  licenza  o
concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata  presentata
istanza di  sanatoria  ai  sensi  dell'articolo  31  della  legge  28
febbraio  1985,  n.  47,  il  comune  e'  obbligato  a   pronunciarsi
preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima. 
   6.   La   realizzazione   dei   programmi   non   e'   subordinata
all'inclusione  nei  programmi  pluriennali  di  attuazione  di   cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10. 
   7. Le  regioni  concedono  i  finanziamenti  inerenti  il  settore
dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con  priorita'  a  quei
comuni che  provvedono  alla  formazione  dei  programmi  di  cui  al
presente articolo. 
   8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite,
ai  sensi  della  presente  legge,  alla  formazione   di   programmi
integrati. 
   9. Il contributo dello  Stato  alla  realizzazione  dei  programmi
integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.