ART. 14. 
    Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva 
  1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle
che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al
Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica   di   cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione
di   programmi   di   innovazione   tecnologica   finalizzata    alla
riconversione delle produzioni a base di amianto o  allo  sviluppo  e
alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto. 
2. Le imprese, singole o associate, che  intraprendono  attivita'  di
innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento  dei  rifiuti  di
amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e  la  bonifica
delle aree interessate, sono  ammesse,  ai  sensi  del  comma  1,  al
finanziamento dei relativi programmi. 
3.   Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale per la riconversione
delle produzioni di amianto". 
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della  politica
industriale (CIPI), entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della   presente   legge,   stabilisce   le   condizioni   di
ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del  Fondo  di
cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle  domande
di finanziamento. 
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate  alla
concessione  di  contributi  in  conto  capitale  alle  imprese   che
utilizzano amianto, per programmi  di  riconversione  produttiva  che
prevedano  la  dismissione  dell'amianto   e   il   reimpiego   della
manodopera, ovvero per la cessazione  dell'attivita'  sulla  base  di
programmi concordati con le organizzazioni sindacali  dei  lavoratori
maggiormente rappresentantive. 
6. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto,  da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita'  e
i termini per la presentazione delle domande di finanziamento  e  per
la erogazione dei contributi. 
7. Il contributo in conto capitale di cui  al  comma  5  puo'  essere
elevato fino al dieci per cento del  contributo  erogabile  a  favore
delle imprese di cui al medesimo comma 5  che  non  facciano  ricorso
alla cassa integrazione guadagni. 
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato  il  conferimento
al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione
di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993. 
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari  a  lire  15
mliliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire  6,3  miliardi  quale
limite di impegno dal 1993)". 
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  puo'  riconoscere  carattere   di   priorita'   ai
programmi di cui ai commi 1 e 2.