Art. 10. 
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo  monetario
                           internazionale 
  1.  E'  autorizzato  l'aumento  della   quota   di   partecipazione
dell'Italia al Fondo monetario internazionale da  2.909,1  milioni  a
4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione  della
risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei  Governatori
del Fondo stesso. 
  2. Per i versamenti relativi all'aumento  della  quota  di  cui  al
comma  1,  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad   avvalersi
dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con  facolta'
di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale  rischio
connesso  con  i  versamenti  da  essi  effettuati  o  che  venissero
effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome  e  per  conto
dello Stato. 
  3. Alla regolazione  dei  rapporti  derivanti  dall'esecuzione  dei
commi 1 e 2, fra il Ministero  del  tesoro,  l'Ufficio  italiano  dei
cambi e la Banca d'Italia, si  provvedera'  mediante  convenzione  da
stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,   le   occorrenti   variazioni   di    bilancio    derivanti
dall'attuazione del presente decreto.