Art. 10. Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale 1. E' autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso. 2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato. 3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2, fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.