Art. 10.
                         Poteri di vigilanza
  1. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di disporre ispezioni,
con le modalita' e le condizioni di cui all'art. 52 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici
dei centri di assistenza e le imprese di cui al comma 6  dell'art.  4
per  controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nel comma 1
dell'art. 8. I risultati di  ogni  ispezione  sono  riportati  in  un
processo  verbale  sottoscritto  dai  funzionari  che  hanno eseguito
l'ispezione, dal rappresentante legale del centro di assistenza e dal
direttore tecnico, ciascuno dei quali puo' farvi inserire le  proprie
osservazioni.   Ha   altresi'  facolta'  di  richiedere  agli  ordini
professionali la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e  di
cancellazione  presi a carico dei direttori tecnici appartenenti agli
ordini stessi.
  2. Qualora  emergano  elementi  che  giustificano  l'assunzione  di
provvedimenti  disciplinari,  copia  del  processo verbale e' inviata
all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art.  52  del  D.P.R.   n.   633/1972
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come  modificato  dall'art.  33  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  600, dall'art. 6 del D.P.R. 15 luglio
          1982, n. 463, e dall'art. 18 della legge 30 dicembre  1991,
          n. 413, e' il seguente:
             "Art.  52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di impiegati dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione   e'   necessaria   anche  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica.  In ogni caso, l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un suo delegato.
             L'accesso in  locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
             E'   in   ogni   caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'art. 103 del  codice  di
          procedura penale.
             L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri,
          registri, documenti e scritture che si trovano nei  locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
             I libri, registri,  scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale  da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo della mancata sottoscrizione.   Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia.
             I  documenti  e  le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurre o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
            In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma   gli
          impiegati  che  procedono all'acesso nei locali di soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto  o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
             Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di   apposita   autorizzazione    presso    le    pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo
           di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi  previste
          e   presso   le   aziende   e   istituti   di   credito   e
          l'Amministrazione   postale   allo   scopo   di    rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia sia stata richiesta a norma del n.  7)  dello  stesso
          art.    51  e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  l'esattezza  dei  dati  e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano  in  dubbio,  contenuti  nella  copia   dei   conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo comma dell'art. 33 del  D.P.R.    29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni".