Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.) (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati) 1. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D; c) 10 m per le strade di tipo E ed F.