Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.) 
      (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati) 
  1. Le  distanze  dal  confine  stradale,  nei  centri  abitati,  da
rispettare  nella  costruzione,  ricostruzione   o   ampliamento   di
manufatti o muri di  cinta  di  qualsiasi  tipo  non  possono  essere
inferiori a: 
    a) 30 m per le strade di tipo A; 
    b) 20 m per le strade di tipo D; 
    c) 10 m per le strade di tipo E ed F.