Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.)
(Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)
1. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da
rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di
manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere
inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D;
c) 10 m per le strade di tipo E ed F.